Una panoramica della disciplina delle società semplici e in nome collettivo, non sostitutiva dello studio dei manuali ma solo utile come guida per l'organizzazione concettuale della materia.
3. PRINCIPALI DIFFERENZE
TRA S.S. E S.N.C.
Presenza solo per le s.n.c. di una norma che indica il contenuto
dell’atto costitutivo (art. 2295).
Oggetto sociale esclusivamente non commerciale per le società
semplici.
Inefficacia esterna dei patti limitativi della responsabilità dei soci nelle
società in nome collettivo.
Maggiore autonomia patrimoniale delle s.n.c. (beneficio di escussione
più intenso, impossibilità per il creditore particolare del socio di
richiedere la liquidazione della quota durante societate).
Inesistenza di disciplina del capitale sociale per le società semplici.
Limitata disciplina del capitale sociale nelle s.n.c. (artt. 2303 e 2306).
Presenza solo per le s.n.c. del divieto di concorrenza dei soci.
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4. IDENTITÀ DI DISCIPLINA
Sono disciplinati in modo assolutamente identico per i due tipi di società i
seguenti temi:
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14. CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO (2295 C.C. RIFERITO
ALLE S.N.C., DA CONSIDERARE ANCHE PER LE SOCIETÀ
SEMPLICI)
L'atto costitutivo della società deve indicare:
1.le generalità, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
la ragione sociale;
i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l'oggetto sociale;
i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di
valutazione;
le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di
ciascun socio negli utili e nelle perdite;
1.la durata della società.
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22. I CONFERIMENTI REGOLATI DAL CODICE CIVILE
Il codice civile disciplina tre tipi di conferimento, oltre a quello in denaro,
regolato dal principio nominalistico:
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24. CONFERIMENTO DI BENI IN GODIMENTO (ART.
Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio è
regolata dalle norme 2254 II° CO.,C.C.)
sulla locazione.