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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI BERGAMO 
INTRODUZIONE ALLE 
SOCIETÀ DI 
PERSONE/SOCIETÀ 
SEMPLICI. 
Prof. Diego Piselli 
corso di diritto commerciale 
a.a. 2014/2015
DISCIPLINA NORMATIVA 
Società semplici: da 2251 a 2290c.c. 
Società in nome collettivo: da 2291 a 
2312 c.c. 
Società in accomandita semplice: da 
2313 a 2324 c.c.
RUOLO DELLA DISCIPLINA DELLA 
SOCIETÀ SEMPLICE. 
La disciplina delle società semplici 
ha portata generale, costituendo la 
regolamentazione-quadro di tutte 
le società di persone: cfr. richiami 
negli articoli 2293 (per le s.n.c.) e 
2315 (per le s.a.s.).
LA SOCIETÀ SEMPLICE 
Società destinata unicamente allo svolgimento di 
attività non commerciale. 
Eccezionalmente ammesso l’uso di tale tipo societario 
per lo svolgimento di attività di revisione legale dei 
conti (v. articolo 2 d- lgs. 39/2010). 
Costituisce il tipo «elementare» di società e il prototipo 
delle società di persone .
LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO 
Può svolgere sia attività 
commerciale che attività non 
commerciale. 
Presenta un’autonomia 
patrimoniale più accentuata rispetto 
a quella della società semplice.
LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE 
Può svolgere sia attività commerciale che attività non 
commerciale. 
I soci accomandanti hanno una responsabilità limitata 
al conferimento. 
L’amministrazione della società è riservata ai soci 
accomandatari, che rispondono solidalmente e 
illimitatamente delle obbligazioni sociali. 
Prof. Diego Piselli - 
corso di diritto
SOCIETÀ SEMPLICE 
REGOLE GENERALI 
Caratterizzata 
dalla 
responsabilità 
solidale e 
illimitata per le 
obbligazioni 
sociali di tutti i 
soci, salvo patto 
contrario, 
opponibile ai 
terzi 
S.N.C. 
Caratterizzata 
dalla 
responsabilità 
solidale e 
illimitata di tutti i 
soci, senza 
possibilità di 
patto contrario 
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE 
Caratterizzata 
dalla 
responsabilità 
solidale dei soli 
soci 
accomandatari.
IDENTITÀ DI DISCIPLINA 
Sono disciplinati in modo assolutamente identico per i tre tipi 
di società di persone i seguenti temi: 
8 
Conferimenti dei 
soci 
Criteri di 
ripartizione di 
utili 
Partecipazione 
soci alle perdite 
Scioglimento 
della società 
Scioglimento 
del rapporto con 
il singolo socio
LA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ 
SEMPLICE 
Le regole che si illustrano di 
seguito sono applicabili alla 
società semplice e costituiscono 
regole di default applicabili salvo 
diversa disposizione a tutte le 
società di persone.
FORME PER LA COSTITUZIONE 
DI SOCIETÀ SEMPLICE. 
Il contratto non è soggetto a forme speciali salvo quelle richieste 
dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.) 
Sono quindi possibili contratti verbali o conclusi per fatti concludenti 
(società di fatto). 
La forma richiesta per il conferimento non si estende all’atto 
costitutivo: se manca tale forma il contratto è valido a meno che la 
partecipazione del socio il cui conferimento difetti dei requisiti di 
forma non sia essenziale nell’economia del contratto di società.
FORME PER L’ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
L’iscrizione nel Registro delle Imprese richiede la conclusione di un accordo scritto. 
Ciò è espressamente previsto per le collettive e le s.a.s. dall’articolo 2296 c.c. (l' atto 
costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia 
autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta 
giorni essere depositato per l' iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio 
del registro delle imprese). 
Per le semplici si desume la necessità di un atto scritto dall’articolo 18, del DPR 
581/1995 (Regolamento attuazione Registro Imprese) 
11
DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI DI 
. 
SOCIETÀ SEMPLICE 
12 
Diritto di amministrare la società e/o di controllare 
l’amministrazione 
• Art. 2257: se l’atto costitutivo non dispone diversamente 
l’amministrazione della società spetta a ciascun socio, 
disgiuntamente o congiuntamente dagli altri; 
• Art. 2261: I soci che non partecipano all'amministrazione hanno 
diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento 
degli affari sociali, di consultare i documenti relativi 
all'amministrazione e di ottenere il rendiconto/bilancio. 
Diritto di concorrere all’assunzione delle decisioni 
sull’organizzazione della società 
• modificazioni atto costitutivo; 
• scioglimento e liquidazione della società; 
• esclusione di un socio; 
• richiesta di ammissione a concordato preventivo.
DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI DI 
Diritto all’utile 
• Incomprimibile da parte della maggioranza dei soci (art. 2262 c.c. ≠ 2433 
c.c.) 
• Proporzionale ai conferimenti in difetto di diverso accordo, nel rispetto del 
divieto di patto leonino (art. 2256 c.c.) 
Diritto alla quota di liquidazione in caso di scioglimento della 
società 
Diritto alla liquidazione della quota sociale in caso di recesso o 
esclusione 
• In ogni caso senza possibilità di pretendere la restituzione fisica dei beni 
conferiti. 
SOCIETÀ SEMPLICE 
13
DOVERI DEI SOCI 
Effettuazione dei conferimenti. 
Partecipazione alle perdite secondo gli accordi, ovvero in 
proporzione al valore dei conferimenti se determinati nel contratto, 
ovvero in parti uguali se i conferimenti non sono determinati. 
Divieto di servirsi per uso personale dei beni sociali senza il 
consenso degli altri soci.
SOGGETTIVITÀ DEI SOCI 
 Possono essere soci: 
15 
Persone fisiche 
Società di capitali 
previa deliberazione 
assembleare (art. 
2361 c.c.) 
Altre società di 
persone
CONSEGUENZE INFORMATIVE DELLA PARTECIPAZIONE DI 
S O C I E TA’ D I C A P I TA L I ( A R T. 111 D U O D E C I E S D I S P. ATT. C.C. ) 
Qualora tutti i soci illimitatamente responsabili 
siano società per azioni, in accomandita per 
azioni o società a responsabilità limitata le 
società in nome collettivo o in accomandita 
semplice devono redigere il bilancio secondo 
le norme previste per le società per azioni; 
esse devono inoltre redigere e pubblicare il 
bilancio consolidato se ne esistono i 
presupposti. 
16
INVALIDITÀ DELLA SOCIETÀ DI 
PERSONE 
Le cause di invalidità del contratto costitutivo delle società di persone sono 
regolate dalla disciplina generale dell’invalidità dei contratti. 
Non esiste nella disciplina delle società di persone una norma come l’articolo 2332 c.c., che per le 
società di capitali stabilisce che solo determinate fattispecie possono determinare la nullità del 
contratto e che prevede la conversione della nullità della società in causa di scioglimento, in deroga al 
principio della totale inefficacia degli atti nulli. 
In passato la giurisprudenza affermava che il contratto di società di persone nullo fosse completamente 
privo di effetti. 
Di recente la Cassazione ha stabilito che poiché il contratto di società di persone invalido ha comunque 
dato vita a un’organizzazione la dichiarazione di nullità non comporta l’immediata dissoluzione dell’ente 
societario, ma l’apertura di una fase di liquidazione per la definizione di tutti i rapporti in essere.
INVALIDITÀ DELLA SINGOLA 
PARTECIPAZIONE 
L’invalidità della singola partecipazione (es.: 
partecipazione di un minore non autorizzato) 
determina l’invalidità dell’intero contratto sociale solo 
se la partecipazione viziata è essenziale per il 
conseguimento dell’oggetto sociale. 
Se la partecipazione non è essenziale il contratto 
mantiene validità. 
18
I CONFERIMENTI 
I soci sono tenuti a effettuare i conferimenti, presupposto 
dell’esercizio dell’attività sociale e garanzia minima (teorica) per i 
creditori. 
Non esiste un ammontare minimo di conferimenti. 
I conferimenti devono essere effettuati in denaro; in alternativa il 
conferimento può consistere di ogni bene, servizio o altra entità 
suscettibile di valutazione economica e utile per il conseguimento 
dell’oggetto sociale. 
19
I CONFERIMENTI REGOLATI DAL 
CODICE CIVILE 
 Il codice civile disciplina tre tipi di conferimento, oltre a 
quello in denaro, regolato dal principio nominalistico: 
20 
Beni in 
natura 
Crediti 
Prestazioni 
d’opera
CONFERIMENTO DI BENI IN 
PROPRIETÀ (ART.2254 I° CO., C.C.) 
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il 
passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. 
Il socio è pertanto tenuto alla garanzia per evizione (1483 c.c.) e 
per vizi (1490 c.c.) e su di lui grava il rischio del perimento per 
caso fortuito prima del passaggio della proprietà (art. 1465 c.c.) 
Se si verifica il perimento del bene prima del passaggio della 
proprietà alla società il socio conferente può essere escluso dalla 
società. 
21
CONFERIMENTO DI BENI IN 
Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio è 
regolata dalle norme sulla locazione. 
GODIMENTO (ART. 2254 II° CO.,C.C.) 
Il rischio delle cose conferite in godimento 
resta a carico del socio che le ha conferite. 
La garanzia per il godimento è regolata dalle 
norme sulla locazione (1578ss. c.c.). 
Se la cosa perisce o ne è impossibile il 
godimento per causa non imputabile agli 
amministratori il socio può essere escluso.
CONFERIMENTO DI CREDITI (ART. 
2255 C.C.) 
Art. 2255 c.c.: il socio deve garantire la 
solvenza del debitore e risponde 
dell’insolvenza di costui nei limiti indicati 
dall’art. 1267 c.c. per il caso di assunzione 
convenzionale di garanzia (la quale la 
garanzia cessa se la mancata realizzazione 
del credito è dipesa da negligenza del 
cessionario nell’iniziare o nel proseguire le 
istanze contro il debitore). 
23
CONFERIMENTO D’OPERA 
Socio d’opera è il soggetto che si impegna a svolgere una prestazione di lavoro. 
Il socio d’opera non è un lavoratore subordinato: non ha, quindi, una retribuzione 
sicura ma solo la partecipazione agli eventuali utili. 
Il socio d’opera può essere escluso dalla società se si trova nella condizione di 
non potere più effettuare la prestazione promessa. 
Il conferimento del socio d’opera può essere «capitalizzato», ossia essere 
stimato per i fini della determinazione del capitale delle s.n.c. 
24
LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DEL 
SOCIO D’OPERA 
Articolo 2263 c.c.: la parte degli utili 
spettante al socio che ha conferito 
la propria opera, se non è 
determinata dal contratto, è fissata 
dal Giudice secondo equità.
. 
L’ENTITÀ DEL CONFERIMENTO 
26 
Art. 2253 
• Il socio è obbligato a eseguire i 
conferimenti determinati nel contratto 
sociale. 
• Se i conferimenti non sono 
determinati, si presume che i soci 
siano obbligati a conferire, in parti 
eguali tra loro, quanto è necessario 
per il conseguimento dell'oggetto 
sociale. 
Problema 
interpretativo 
• La norma prevede un obbligo di 
conferimento illimitato ovvero un 
obbligo riferito solo ai conferimenti 
prevedibili al momento della 
costituzione della società? Preferibile 
seconda opinione ex articolo 1346 c.c.
PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE 
NELLE SOCIETÀ DI PERSONE 
CAPITALE 
SOCIALE 
• Entità numerica che esprime il valore in denaro 
dei conferimenti. Il capitale sociale, a differenza 
del patrimonio sociale, resta immutato nel corso 
della vita societaria, a meno che non si decida di 
variarne l’entità, modificando all’unanimità il 
contratto costitutivo. È disciplinato dal codice civile 
solo per le s.n.c. 
PATRIMONIO 
SOCIALE 
• Complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che 
fanno capo alla società. Il patrimonio sociale 
subisce continue variazioni qualitative e 
quantitative. La consistenza del patrimonio sociale 
è accertato attraverso la redazione del bilancio di 
esercizio 
• PATRIMONIO NETTO = differenza tra attività e 
passività. 
27
I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI 
UTILI E DELLE PERDITE 
Se nulla è disposto nell’atto costitutivo le parti spettanti 
ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono 
proporzionali ai conferimenti. 
Se non è stato determinato neppure il valore dei 
conferimenti essi si presumono uguali. 
La percentuale di partecipazione ai guadagni si 
presume uguale per le eventuali perdite. 
28
L’ACCERTAMENTO DEGLI UTILI E 
DELLE PERDITE 
L’accertamento degli utili e delle perdite 
consegue alla redazione del rendiconto/bilancio, 
al quale si applica la regola generale dell’articolo 
2217, co. 2, c.c., sui criteri di valutazione. 
La distribuzione degli utili non è condizionata ad 
alcun accantonamento a riserva legale. 
29
IL DIRITTO ALL’UTILE 
Con l’approvazione del bilancio/rendiconto 
tutti i soci hanno diritto all’assegnazione 
della rispettiva parte di utili. 
Con deliberazione unanime può essere 
esclusa la ripartizione degli utili. 
30
RESPONSABILITÀ DEI SOCI VERSO I 
CREDITORI SOCIALI NELLE SOCIETÀ 
SEMPLICI 
SOLIDALE (2267 c.c.) = ciascuno dei soci può essere costretto dai 
creditori ad adempiere per l’intero (salva rivalsa sugli altri); 
l’adempimento di un socio libera gli altri nei confronti del creditore. 
ILLIMITATA (2267 c.c.) = la responsabilità non è proporzionale al 
conferimento. 
TEMPERATA DAL BENEFICIO DI ESCUSSIONE (2268 c.c.)= il 
socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la 
preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui 
quali il creditore possa soddisfarsi agevolmente 
31
RESPONSABILITÀ DEL NUOVO SOCIO 
Chi entra a far parte di una 
società già costituita risponde 
con gli altri soci delle 
obbligazioni sociali sorte 
prima del suo ingresso in 
società. 
Questo accade sia se la 
partecipazione sociale è stata 
trasferita sia se un nuovo 
socio si è aggiunto al gruppo 
originario. 
(2269 C.C.) 
32
RESPONSABILITÀ DEL SOCIO 
CESSATO (2290 C.C.) 
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie 
limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi 
sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni 
sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo 
scioglimento. Lo scioglimento deve essere 
portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; 
in mancanza non è opponibile ai terzi che lo 
hanno senza colpa ignorato. In caso di morte gli 
eredi del de cuius rispondono come il proprio 
dante causa. 
33
CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO 
E PATRIMONIO SOCIALE I 
Il patrimonio della società è in 
linea di principio 
INSENSIBILE alle 
obbligazioni personali del 
socio e non può quindi essere 
aggredito dai creditori dei 
soci, salvi i casi previsti dalla 
legge. 
34
CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO 
E PATRIMONIO SOCIALE II 
Il creditore può valere i propri diritti sugli utili. Se gli 
altri beni del debitore sono insufficienti il creditore può 
chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota. 
35
COMPENSAZIONE (ART. 2271 C.C.) 
Non è ammessa la 
compensazione fra il debito che 
un terzo ha verso la società e il 
credito che egli ha verso un 
socio, dato che la società è un 
soggetto diverso dai suoi soci. 
36
REGRESSO DEL SOCIO CHE HA 
Regresso: diritto spettante a chi, 
essendo tenuto ad adempiere 
un’obbligazione in solido con altri e 
avendola soddisfatta da solo può 
rivalersi sui condebitori di quanto 
pagato per essi. 
Il socio che ha pagato deve esercitare 
il regresso in primo luogo contro la 
società (per intero), in secondo luogo 
contro i soci (pro quota). 
PAGATO 
37
AMMINISTRAZIONE E 
RAPPRESENTANZA 
Amministrazione = potere gerarchico interno alla società 
Rappresentanza= potere di concludere affari, assumere obblighi e acquistare diritti 
per conto della società. 
Amministrazione e rappresentanza non sono necessariamente coincidenti. 
Nelle sole società semplici l’articolo 2267 ammette la limitazione di responsabilità dei 
soci o l’esclusione della solidarietà purché non si tratti di soci che hanno agito in 
nome e per conto della società, ossia che l’hanno rappresentata. 
38
AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA DELLA 
SOCIETÀ: REGOLA DI DEFAULT (ART. 2257) . 
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a 
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. In linea generale, 
quindi, qualità di socio e qualità di amministratore coincidono (contra 
per le s.p.a.: art. 2380bis c.c.) 
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio 
amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia 
compiere, prima che sia compiuta. 
La maggioranza dei soci (anche non amministratori), determinata 
secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide 
sull'opposizione. 
39
SISTEMI ALTERNATIVI: 
L’AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (ART. 
2258) 
Per effetto di espressa previsione del contratto sociale 
l'amministrazione può spettare congiuntamente a più soci. In questo 
caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il 
compimento delle operazioni sociali. 
In alternativa si può stabilire che per l'amministrazione o per 
determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza: 
questa si determina secondo la parte attribuita a ciascun socio 
negli utili 
Se si è scelta l’amministrazione congiuntiva, i singoli amministratori 
non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di 
evitare un danno alla società. 
40
ULTERIORI SISTEMI POSSIBILI 
Combinazione 
dell’amministrazione 
congiuntiva e 
disgiuntiva a seconda 
delle diverse materie. 
Affidamento del 
potere di 
amministratore a 
uno o più soci. 
Altri sistemi 
stabiliti dal 
contratto sociale. 
41
LA RAPPRESENTANZA 
Se non è diversamente pattuito nel contratto, la rappresentanza della società spetta 
a ciascun amministratore, disgiuntamente o congiuntamente a seconda del sistema 
amministrativo scelto. 
Il contratto può però prevedere diversamente: riservando la rappresentanza della 
società solo ad alcuni amministratori, prevedendo per determinati atti la 
rappresentanza congiuntiva, anche se l’amministrazione è disgiuntiva, stabilendo 
limiti di valore degli atti oltre i quali la rappresentanza è congiuntiva, ecc. 
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 
1396 
42
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI 
AMMINISTRATORI IN GENERALE 
Sono regolati dalle norme sul mandato (art. 2260 c.c.), 
ma sono più estesi di quelli di un «comune» 
mandatario. 
Gli amministratori sono solidalmente responsabili 
verso la società per l’adempimento degli obblighi ad 
essi imposti dalla legge e dal contratto sociale: la 
responsabilità non si estende a quelli che dimostrino 
di essere esenti da colpa.
I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI 
Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto 
sociale (art. 2266). 
I poteri amministrativi sono più ampi di quelli generali del mandatario: non 
sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione e non incontrano i limiti 
delle direttive del mandante. 
I poteri amministrativi non possono essere delegati a un terzo, come, 
invece, quelli del mandatario. 
La funzione amministrativa si presume svolta a titolo oneroso (art. 1709 
c.c.). 
44
DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI 
Doveri generali: diligenza, vigilanza e 
intervento in relazione all’operato degli altri 
amministratori, rendere le informazioni 
richieste dai soci non amministratori. 
Doveri specifici: tenere le scritture contabili 
e provvedere alle pubblicazioni nel Registro 
Imprese nelle collettive.
RESPONSABILITÀ DEGLI 
AMMINISTRATORI PER IL DANNO 
CAGIONATO ALLA SOCIETÀ 
Gli amministratori sono responsabili in solido verso la società (art.2260 
c.2, c.c.). La responsabilità è inderogabile. 
La legittimazione a proporre in giudizio l’azione di responsabilità spetta solo 
alla società e non anche ai singoli soci. 
Il singolo socio può agire contro gli amministratori che lo abbiano 
direttamente danneggiato, per esempio omettendo di custodire il bene 
conferito in godimento alla società. 
Legittimazione= potere di promuovere un’azione in giudizio.
LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL 
SINGOLO VINCOLO SOCIALE 
Morte del socio 
Recesso del socio dalla società nei casi previsti dalla 
legge o dal contratto sociale 
Esclusione di diritto, per effetto di decisione assunta 
dagli altri soci o per decisione del Tribunale
LA MORTE DEL SOCIO (ART. 2284 
C.C.) 
In linea generale nel nostro sistema giuridico gli eredi subentrano nei contratti 
stipulati dal de cuius, a meno che il subentro non sia incompatibile con la natura 
del contratto o che sia stato pattuito il contrario nel contratto. 
Nelle società di persone, salvo contraria disposizione del contratto sociale, gli 
eredi non subentrano nel contratto sociale: in caso di morte di uno dei soci gli 
altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la 
società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. 
Fa eccezione la quota dell’accomandante, trasmissibile per causa di morte (art. 
2322 c.c.) e per atto tra vivi quando vi sia il consenso dei soci che 
rappresentano la maggioranza del capitale, salva diversa disposizione dell’atto 
costitutivo.
LE RAGIONI DELLA DISCIPLINA 
La legge non prevede la successione degli 
eredi nella partecipazione per tutelare: 
l’interesse dei soci superstiti al controllo 
degli ingressi in società; 
l’interesse degli eredi a non sopportare i 
rischi della responsabilità illimitata senza 
possibilità di scelta in proposito.
CONSEGUENZA «NATURALE» DELLA 
MORTE DEL SOCIO (2284-2289 C.C.) 
La conseguenza naturale della morte di un socio 
di società di persone è il sorgere di un diritto di 
credito degli eredi ad una somma di denaro che 
rappresenti il valore della quota del defunto. 
Detta somma deve essere versata entro sei 
mesi dalla morte.
IL SOGGETTO OBBLIGATO A 
LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI 
Cass. Sezione Unite 291/2000: «la domanda di 
liquidazione della quota di una società di 
persone, da parte dei socio receduto od escluso, 
ovvero degli eredi dei socio defunto, fa valere 
un'obbligazione non degli altri soci, ma della 
società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 cod. 
civ., va proposta noi confronti della società 
medesima, quale soggetto passivamente 
legittimato, senza che vi sia necessità di evocare 
in giudizio anche dotti altri soci».
LE CLAUSOLE DEROGATORIE 
DELL’ARTICOLO 2284 C.C. 
Il contratto sociale può derogare alle regole contenute negli articoli 
2284 e 2289 c.c. 
Alcune deroghe non prestano particolari problemi: è pacifico, per 
esempio, che il contratto può prevedere lo scioglimento automatico 
della società in caso di morte di un socio senza possibilità di 
continuazione con gli eredi. 
Sono, invece, discusse le clausole che escludono la liquidazione 
della quota agli eredi o che impongono loro di entrare in società.
LA CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE 
(O ACCRESCIMENTO) 
In caso di morte di un socio la 
partecipazione degli altri si accresce 
proporzionalmente senza riduzione del 
capitale: questa clausola è ritenuta valida 
solo se prevede la liquidazione della 
quota agli eredi e non se le esclude.
LA CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE I 
CONTINUAZIONE 
FACOLTATIVA 
 gli eredi debbano 
prestare il loro 
consenso per entrare 
in società 
CONTINUAZIONE 
AUTOMATICA 
 la morte determina 
l’automatico 
subingresso degli eredi 
in società
LA DISCUSSIONE SULLA VALIDITÀ 
CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE II 
La validità della clausola di continuazione facoltativa è pacifica. 
È discussa quella della clausola di continuazione obbligatoria o automatica: taluni 
affermano che la stessa viola il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) e il principio 
per cui non si può diventare soci a responsabilità illimitata senza il proprio consenso. 
Altri hanno un’opinione diversa, affermando che queste clausole non limiterebbero la 
volontà del testatore e non impedirebbe agli eredi di accettare l’eredità con beneficio 
di inventario. 
È preferibile l’opinione negativa.
IL RECESSO DEL SOCIO 
Articolo 2285 
consente il 
recesso: 
. quando la società è a tempo indeterminato o 
per tutta la vita di uno dei soci (recesso 
legale); 
.quando sussiste una giusta causa(recesso 
legale); 
. quando il contratto sociale lo consente 
(recesso convenzionale).
RECESSO MOTIVATO DALLA DURATA 
DELLA SOCIETÀ. QUESTIONI 
INTERPRETATIVE. 
La società a tempo indeterminato è frequente in presenza di una società 
irregolare. Nelle società in nome collettivo regolari l’articolo 2307, 3° 
comma, prevede che In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre 
recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285. 
La società si considera contratta per tutta la vita di uno soci anche quando il 
termine di durata della stessa ecceda la normale speranza di vita umana. 
La comunicazione di recesso deve essere indirizzata agli altri soci e non 
alla società.
IPOTESI DI RECESSO 
PER «GIUSTA CAUSA» 
Sistematica emarginazione del socio nelle decisioni sociali; 
Inadempimento degli altri soci agli obblighi derivanti dal contratto 
sociale; 
Reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, 
ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto 
fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario; 
Grave emergenza sanitaria o familiare.
RECESSO «CONVENZIONALE» 
Il contratto sociale può prevedere 
liberamente ipotesi di recesso 
diverse da quelle legali. 
Non si ritiene legittima la clausola 
che preveda la possibilità di recesso 
ad nutum senza causa giustificativa.
RECESSO IN CASO DI TRASFORMAZIONE DELLA 
SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI 
(2500-TER C.C. ) 
Salvo diversa disposizione del contratto 
sociale, la trasformazione di società di 
persone in società di capitali è decisa 
con il consenso della maggioranza dei 
soci determinata secondo la parte 
attribuita a ciascuno negli utili; in ogni 
caso al socio che non ha concorso alla 
decisione spetta il diritto di recesso.
L’ESCLUSIONE DEL SOCIO 
(ARTT. 2286-2288 C.C.) 
ESCLUSIONE 
FACOLTATIVA 
ESCLUSIONE DI 
DIRITTO
ESCLUSIONE «DI DIRITTO» 
(ART. 2288, I° CO.) 
È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. 
É parimenti escluso il socio il cui creditore particolare 
abbia ottenuto la liquidazione della quota (ipotesi che 
si verifica solo nella società semplice, nella collettiva 
irregolare e nella società regolare prorogata).
L’ESCLUSIONE FACOLTATIVA DEL 
SOCIO (ART. 2286 C.C.) 
L' esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle 
obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale , nonché per 
l'interdizione, l' inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena 
che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una 
cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere 
l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile 
agli amministratori. 
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento 
a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la 
proprietà sia acquistata dalla società.
L’ESCLUSIONE PER 
«INADEMPIENZE» 
Alcune «inadempienze» sono espressamente indicate dalla legge: atti di 
concorrenza non autorizzati (art. 2301, 3° co., c.c.); atti di ingerenza 
dell’accomandante (art. 2320, 1°co., c.c.). 
La inadempienze «innominate» possono incidere sia sul patrimonio comune (art. 
2253, 2255, 2256 c.c.) che sul dovere sociale della collaborazione (art. 2247 c.c.). 
La giurisprudenza ha individuato casi come: l’usurpazione di funzioni amministrative 
o rappresentative da parte del socio che non ne sia dotato, l’inadempimento della 
promessa di conferimento d’opera, la mancata restituzione dei beni sociali il cui uso 
fosse stato consentito ex articolo 2256., lo sviamento di clientela e le irregolarità 
contabili.
LE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 
«FACOLTATIVA» 
Interdizione; inabilitazione; condanna a interdizione 
dai pubblici uffici (situazioni che rendono difficile se 
non impossibile la cooperazione del socio al 
raggiungimento degli scopi sociali). 
Sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita, 
ovvero impossibilità del conferimento per causa non 
imputabile agli amministratori (situazioni che 
oggettivamente impediscono la cooperazione del 
socio).
LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE 
(ART. 2287 C.C.) I 
L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi 
nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta 
giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. 
La maggioranza è calcolata «per teste» e non per quote di interesse. 
Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al 
tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. 
Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è 
pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.
LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE II 
Secondo il prevalente orientamento la decisione di escludere un socio non 
richiede la sua preventiva convocazione né la celebrazione di una riunione 
collegiale dei soci. 
Cass. 15 luglio 1996, n. 6394: «l'art. 2287 c.c. non prevede la convocazione 
dell'Assemblea dei soci, ma stabilisce soltanto, in relazione alla esclusione del 
socio, che tale esclusione sia deliberata "dalla maggioranza dei soci, non 
computandosi nel numero di questi il socio da escludere". La legittimità della 
delibera di esclusione prescinde pertanto anche dalla preventiva convocazione 
del socio, che ha soltanto diritto di ricevere comunicazione della deliberazione 
stessa al fine di poter proporre opposizione».
LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE III 
Trib. Milano 24 settembre 2014: Dovendosi adottare 
la delibera di esclusione di un socio di società 
personali, non è necessario che siano consultati 
tutti i soci o che essi manifestino contestualmente la 
propria volontà attraverso una delibera unitaria, ma 
è sufficiente la raccolta delle singole volontà idonee 
a formare la necessaria maggioranza e la 
comunicazione della delibera al socio escluso, sì da 
porre quest’ultimo in condizione di esercitare la 
facoltà di opporla dinanzi al Tribunale.
LA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL 
SOCIO USCITO DALLA SOCIETÀ (ART. 2289 
C.C.) 
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi 
hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. 
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel 
giorno in cui si verifica lo scioglimento. 
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite 
inerenti alle operazioni medesime. 
Il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in 
cui si verifica lo scioglimento del rapporto. 
Il debito per la liquidazione della quota compete alla società e noni ai soci.

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Società di persone e società semplice.

  • 1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO INTRODUZIONE ALLE SOCIETÀ DI PERSONE/SOCIETÀ SEMPLICI. Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015
  • 2. DISCIPLINA NORMATIVA Società semplici: da 2251 a 2290c.c. Società in nome collettivo: da 2291 a 2312 c.c. Società in accomandita semplice: da 2313 a 2324 c.c.
  • 3. RUOLO DELLA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ SEMPLICE. La disciplina delle società semplici ha portata generale, costituendo la regolamentazione-quadro di tutte le società di persone: cfr. richiami negli articoli 2293 (per le s.n.c.) e 2315 (per le s.a.s.).
  • 4. LA SOCIETÀ SEMPLICE Società destinata unicamente allo svolgimento di attività non commerciale. Eccezionalmente ammesso l’uso di tale tipo societario per lo svolgimento di attività di revisione legale dei conti (v. articolo 2 d- lgs. 39/2010). Costituisce il tipo «elementare» di società e il prototipo delle società di persone .
  • 5. LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO Può svolgere sia attività commerciale che attività non commerciale. Presenta un’autonomia patrimoniale più accentuata rispetto a quella della società semplice.
  • 6. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Può svolgere sia attività commerciale che attività non commerciale. I soci accomandanti hanno una responsabilità limitata al conferimento. L’amministrazione della società è riservata ai soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. Prof. Diego Piselli - corso di diritto
  • 7. SOCIETÀ SEMPLICE REGOLE GENERALI Caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali di tutti i soci, salvo patto contrario, opponibile ai terzi S.N.C. Caratterizzata dalla responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci, senza possibilità di patto contrario SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Caratterizzata dalla responsabilità solidale dei soli soci accomandatari.
  • 8. IDENTITÀ DI DISCIPLINA Sono disciplinati in modo assolutamente identico per i tre tipi di società di persone i seguenti temi: 8 Conferimenti dei soci Criteri di ripartizione di utili Partecipazione soci alle perdite Scioglimento della società Scioglimento del rapporto con il singolo socio
  • 9. LA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ SEMPLICE Le regole che si illustrano di seguito sono applicabili alla società semplice e costituiscono regole di default applicabili salvo diversa disposizione a tutte le società di persone.
  • 10. FORME PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ SEMPLICE. Il contratto non è soggetto a forme speciali salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.) Sono quindi possibili contratti verbali o conclusi per fatti concludenti (società di fatto). La forma richiesta per il conferimento non si estende all’atto costitutivo: se manca tale forma il contratto è valido a meno che la partecipazione del socio il cui conferimento difetti dei requisiti di forma non sia essenziale nell’economia del contratto di società.
  • 11. FORME PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE L’iscrizione nel Registro delle Imprese richiede la conclusione di un accordo scritto. Ciò è espressamente previsto per le collettive e le s.a.s. dall’articolo 2296 c.c. (l' atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l' iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese). Per le semplici si desume la necessità di un atto scritto dall’articolo 18, del DPR 581/1995 (Regolamento attuazione Registro Imprese) 11
  • 12. DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI DI . SOCIETÀ SEMPLICE 12 Diritto di amministrare la società e/o di controllare l’amministrazione • Art. 2257: se l’atto costitutivo non dispone diversamente l’amministrazione della società spetta a ciascun socio, disgiuntamente o congiuntamente dagli altri; • Art. 2261: I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto/bilancio. Diritto di concorrere all’assunzione delle decisioni sull’organizzazione della società • modificazioni atto costitutivo; • scioglimento e liquidazione della società; • esclusione di un socio; • richiesta di ammissione a concordato preventivo.
  • 13. DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI DI Diritto all’utile • Incomprimibile da parte della maggioranza dei soci (art. 2262 c.c. ≠ 2433 c.c.) • Proporzionale ai conferimenti in difetto di diverso accordo, nel rispetto del divieto di patto leonino (art. 2256 c.c.) Diritto alla quota di liquidazione in caso di scioglimento della società Diritto alla liquidazione della quota sociale in caso di recesso o esclusione • In ogni caso senza possibilità di pretendere la restituzione fisica dei beni conferiti. SOCIETÀ SEMPLICE 13
  • 14. DOVERI DEI SOCI Effettuazione dei conferimenti. Partecipazione alle perdite secondo gli accordi, ovvero in proporzione al valore dei conferimenti se determinati nel contratto, ovvero in parti uguali se i conferimenti non sono determinati. Divieto di servirsi per uso personale dei beni sociali senza il consenso degli altri soci.
  • 15. SOGGETTIVITÀ DEI SOCI  Possono essere soci: 15 Persone fisiche Società di capitali previa deliberazione assembleare (art. 2361 c.c.) Altre società di persone
  • 16. CONSEGUENZE INFORMATIVE DELLA PARTECIPAZIONE DI S O C I E TA’ D I C A P I TA L I ( A R T. 111 D U O D E C I E S D I S P. ATT. C.C. ) Qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato se ne esistono i presupposti. 16
  • 17. INVALIDITÀ DELLA SOCIETÀ DI PERSONE Le cause di invalidità del contratto costitutivo delle società di persone sono regolate dalla disciplina generale dell’invalidità dei contratti. Non esiste nella disciplina delle società di persone una norma come l’articolo 2332 c.c., che per le società di capitali stabilisce che solo determinate fattispecie possono determinare la nullità del contratto e che prevede la conversione della nullità della società in causa di scioglimento, in deroga al principio della totale inefficacia degli atti nulli. In passato la giurisprudenza affermava che il contratto di società di persone nullo fosse completamente privo di effetti. Di recente la Cassazione ha stabilito che poiché il contratto di società di persone invalido ha comunque dato vita a un’organizzazione la dichiarazione di nullità non comporta l’immediata dissoluzione dell’ente societario, ma l’apertura di una fase di liquidazione per la definizione di tutti i rapporti in essere.
  • 18. INVALIDITÀ DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE L’invalidità della singola partecipazione (es.: partecipazione di un minore non autorizzato) determina l’invalidità dell’intero contratto sociale solo se la partecipazione viziata è essenziale per il conseguimento dell’oggetto sociale. Se la partecipazione non è essenziale il contratto mantiene validità. 18
  • 19. I CONFERIMENTI I soci sono tenuti a effettuare i conferimenti, presupposto dell’esercizio dell’attività sociale e garanzia minima (teorica) per i creditori. Non esiste un ammontare minimo di conferimenti. I conferimenti devono essere effettuati in denaro; in alternativa il conferimento può consistere di ogni bene, servizio o altra entità suscettibile di valutazione economica e utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. 19
  • 20. I CONFERIMENTI REGOLATI DAL CODICE CIVILE  Il codice civile disciplina tre tipi di conferimento, oltre a quello in denaro, regolato dal principio nominalistico: 20 Beni in natura Crediti Prestazioni d’opera
  • 21. CONFERIMENTO DI BENI IN PROPRIETÀ (ART.2254 I° CO., C.C.) Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il socio è pertanto tenuto alla garanzia per evizione (1483 c.c.) e per vizi (1490 c.c.) e su di lui grava il rischio del perimento per caso fortuito prima del passaggio della proprietà (art. 1465 c.c.) Se si verifica il perimento del bene prima del passaggio della proprietà alla società il socio conferente può essere escluso dalla società. 21
  • 22. CONFERIMENTO DI BENI IN Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio è regolata dalle norme sulla locazione. GODIMENTO (ART. 2254 II° CO.,C.C.) Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (1578ss. c.c.). Se la cosa perisce o ne è impossibile il godimento per causa non imputabile agli amministratori il socio può essere escluso.
  • 23. CONFERIMENTO DI CREDITI (ART. 2255 C.C.) Art. 2255 c.c.: il socio deve garantire la solvenza del debitore e risponde dell’insolvenza di costui nei limiti indicati dall’art. 1267 c.c. per il caso di assunzione convenzionale di garanzia (la quale la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore). 23
  • 24. CONFERIMENTO D’OPERA Socio d’opera è il soggetto che si impegna a svolgere una prestazione di lavoro. Il socio d’opera non è un lavoratore subordinato: non ha, quindi, una retribuzione sicura ma solo la partecipazione agli eventuali utili. Il socio d’opera può essere escluso dalla società se si trova nella condizione di non potere più effettuare la prestazione promessa. Il conferimento del socio d’opera può essere «capitalizzato», ossia essere stimato per i fini della determinazione del capitale delle s.n.c. 24
  • 25. LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DEL SOCIO D’OPERA Articolo 2263 c.c.: la parte degli utili spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal Giudice secondo equità.
  • 26. . L’ENTITÀ DEL CONFERIMENTO 26 Art. 2253 • Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. • Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Problema interpretativo • La norma prevede un obbligo di conferimento illimitato ovvero un obbligo riferito solo ai conferimenti prevedibili al momento della costituzione della società? Preferibile seconda opinione ex articolo 1346 c.c.
  • 27. PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE CAPITALE SOCIALE • Entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti. Il capitale sociale, a differenza del patrimonio sociale, resta immutato nel corso della vita societaria, a meno che non si decida di variarne l’entità, modificando all’unanimità il contratto costitutivo. È disciplinato dal codice civile solo per le s.n.c. PATRIMONIO SOCIALE • Complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Il patrimonio sociale subisce continue variazioni qualitative e quantitative. La consistenza del patrimonio sociale è accertato attraverso la redazione del bilancio di esercizio • PATRIMONIO NETTO = differenza tra attività e passività. 27
  • 28. I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE Se nulla è disposto nell’atto costitutivo le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se non è stato determinato neppure il valore dei conferimenti essi si presumono uguali. La percentuale di partecipazione ai guadagni si presume uguale per le eventuali perdite. 28
  • 29. L’ACCERTAMENTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE L’accertamento degli utili e delle perdite consegue alla redazione del rendiconto/bilancio, al quale si applica la regola generale dell’articolo 2217, co. 2, c.c., sui criteri di valutazione. La distribuzione degli utili non è condizionata ad alcun accantonamento a riserva legale. 29
  • 30. IL DIRITTO ALL’UTILE Con l’approvazione del bilancio/rendiconto tutti i soci hanno diritto all’assegnazione della rispettiva parte di utili. Con deliberazione unanime può essere esclusa la ripartizione degli utili. 30
  • 31. RESPONSABILITÀ DEI SOCI VERSO I CREDITORI SOCIALI NELLE SOCIETÀ SEMPLICI SOLIDALE (2267 c.c.) = ciascuno dei soci può essere costretto dai creditori ad adempiere per l’intero (salva rivalsa sugli altri); l’adempimento di un socio libera gli altri nei confronti del creditore. ILLIMITATA (2267 c.c.) = la responsabilità non è proporzionale al conferimento. TEMPERATA DAL BENEFICIO DI ESCUSSIONE (2268 c.c.)= il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa soddisfarsi agevolmente 31
  • 32. RESPONSABILITÀ DEL NUOVO SOCIO Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci delle obbligazioni sociali sorte prima del suo ingresso in società. Questo accade sia se la partecipazione sociale è stata trasferita sia se un nuovo socio si è aggiunto al gruppo originario. (2269 C.C.) 32
  • 33. RESPONSABILITÀ DEL SOCIO CESSATO (2290 C.C.) Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato. In caso di morte gli eredi del de cuius rispondono come il proprio dante causa. 33
  • 34. CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO E PATRIMONIO SOCIALE I Il patrimonio della società è in linea di principio INSENSIBILE alle obbligazioni personali del socio e non può quindi essere aggredito dai creditori dei soci, salvi i casi previsti dalla legge. 34
  • 35. CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO E PATRIMONIO SOCIALE II Il creditore può valere i propri diritti sugli utili. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti il creditore può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota. 35
  • 36. COMPENSAZIONE (ART. 2271 C.C.) Non è ammessa la compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio, dato che la società è un soggetto diverso dai suoi soci. 36
  • 37. REGRESSO DEL SOCIO CHE HA Regresso: diritto spettante a chi, essendo tenuto ad adempiere un’obbligazione in solido con altri e avendola soddisfatta da solo può rivalersi sui condebitori di quanto pagato per essi. Il socio che ha pagato deve esercitare il regresso in primo luogo contro la società (per intero), in secondo luogo contro i soci (pro quota). PAGATO 37
  • 38. AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA Amministrazione = potere gerarchico interno alla società Rappresentanza= potere di concludere affari, assumere obblighi e acquistare diritti per conto della società. Amministrazione e rappresentanza non sono necessariamente coincidenti. Nelle sole società semplici l’articolo 2267 ammette la limitazione di responsabilità dei soci o l’esclusione della solidarietà purché non si tratti di soci che hanno agito in nome e per conto della società, ossia che l’hanno rappresentata. 38
  • 39. AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA DELLA SOCIETÀ: REGOLA DI DEFAULT (ART. 2257) . Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. In linea generale, quindi, qualità di socio e qualità di amministratore coincidono (contra per le s.p.a.: art. 2380bis c.c.) Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci (anche non amministratori), determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione. 39
  • 40. SISTEMI ALTERNATIVI: L’AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (ART. 2258) Per effetto di espressa previsione del contratto sociale l'amministrazione può spettare congiuntamente a più soci. In questo caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. In alternativa si può stabilire che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza: questa si determina secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili Se si è scelta l’amministrazione congiuntiva, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società. 40
  • 41. ULTERIORI SISTEMI POSSIBILI Combinazione dell’amministrazione congiuntiva e disgiuntiva a seconda delle diverse materie. Affidamento del potere di amministratore a uno o più soci. Altri sistemi stabiliti dal contratto sociale. 41
  • 42. LA RAPPRESENTANZA Se non è diversamente pattuito nel contratto, la rappresentanza della società spetta a ciascun amministratore, disgiuntamente o congiuntamente a seconda del sistema amministrativo scelto. Il contratto può però prevedere diversamente: riservando la rappresentanza della società solo ad alcuni amministratori, prevedendo per determinati atti la rappresentanza congiuntiva, anche se l’amministrazione è disgiuntiva, stabilendo limiti di valore degli atti oltre i quali la rappresentanza è congiuntiva, ecc. Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396 42
  • 43. DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI IN GENERALE Sono regolati dalle norme sul mandato (art. 2260 c.c.), ma sono più estesi di quelli di un «comune» mandatario. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale: la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
  • 44. I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2266). I poteri amministrativi sono più ampi di quelli generali del mandatario: non sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione e non incontrano i limiti delle direttive del mandante. I poteri amministrativi non possono essere delegati a un terzo, come, invece, quelli del mandatario. La funzione amministrativa si presume svolta a titolo oneroso (art. 1709 c.c.). 44
  • 45. DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI Doveri generali: diligenza, vigilanza e intervento in relazione all’operato degli altri amministratori, rendere le informazioni richieste dai soci non amministratori. Doveri specifici: tenere le scritture contabili e provvedere alle pubblicazioni nel Registro Imprese nelle collettive.
  • 46. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PER IL DANNO CAGIONATO ALLA SOCIETÀ Gli amministratori sono responsabili in solido verso la società (art.2260 c.2, c.c.). La responsabilità è inderogabile. La legittimazione a proporre in giudizio l’azione di responsabilità spetta solo alla società e non anche ai singoli soci. Il singolo socio può agire contro gli amministratori che lo abbiano direttamente danneggiato, per esempio omettendo di custodire il bene conferito in godimento alla società. Legittimazione= potere di promuovere un’azione in giudizio.
  • 47. LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO VINCOLO SOCIALE Morte del socio Recesso del socio dalla società nei casi previsti dalla legge o dal contratto sociale Esclusione di diritto, per effetto di decisione assunta dagli altri soci o per decisione del Tribunale
  • 48. LA MORTE DEL SOCIO (ART. 2284 C.C.) In linea generale nel nostro sistema giuridico gli eredi subentrano nei contratti stipulati dal de cuius, a meno che il subentro non sia incompatibile con la natura del contratto o che sia stato pattuito il contrario nel contratto. Nelle società di persone, salvo contraria disposizione del contratto sociale, gli eredi non subentrano nel contratto sociale: in caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Fa eccezione la quota dell’accomandante, trasmissibile per causa di morte (art. 2322 c.c.) e per atto tra vivi quando vi sia il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo.
  • 49. LE RAGIONI DELLA DISCIPLINA La legge non prevede la successione degli eredi nella partecipazione per tutelare: l’interesse dei soci superstiti al controllo degli ingressi in società; l’interesse degli eredi a non sopportare i rischi della responsabilità illimitata senza possibilità di scelta in proposito.
  • 50. CONSEGUENZA «NATURALE» DELLA MORTE DEL SOCIO (2284-2289 C.C.) La conseguenza naturale della morte di un socio di società di persone è il sorgere di un diritto di credito degli eredi ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota del defunto. Detta somma deve essere versata entro sei mesi dalla morte.
  • 51. IL SOGGETTO OBBLIGATO A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI Cass. Sezione Unite 291/2000: «la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte dei socio receduto od escluso, ovvero degli eredi dei socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 cod. civ., va proposta noi confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche dotti altri soci».
  • 52. LE CLAUSOLE DEROGATORIE DELL’ARTICOLO 2284 C.C. Il contratto sociale può derogare alle regole contenute negli articoli 2284 e 2289 c.c. Alcune deroghe non prestano particolari problemi: è pacifico, per esempio, che il contratto può prevedere lo scioglimento automatico della società in caso di morte di un socio senza possibilità di continuazione con gli eredi. Sono, invece, discusse le clausole che escludono la liquidazione della quota agli eredi o che impongono loro di entrare in società.
  • 53. LA CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE (O ACCRESCIMENTO) In caso di morte di un socio la partecipazione degli altri si accresce proporzionalmente senza riduzione del capitale: questa clausola è ritenuta valida solo se prevede la liquidazione della quota agli eredi e non se le esclude.
  • 54. LA CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE I CONTINUAZIONE FACOLTATIVA  gli eredi debbano prestare il loro consenso per entrare in società CONTINUAZIONE AUTOMATICA  la morte determina l’automatico subingresso degli eredi in società
  • 55. LA DISCUSSIONE SULLA VALIDITÀ CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE II La validità della clausola di continuazione facoltativa è pacifica. È discussa quella della clausola di continuazione obbligatoria o automatica: taluni affermano che la stessa viola il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) e il principio per cui non si può diventare soci a responsabilità illimitata senza il proprio consenso. Altri hanno un’opinione diversa, affermando che queste clausole non limiterebbero la volontà del testatore e non impedirebbe agli eredi di accettare l’eredità con beneficio di inventario. È preferibile l’opinione negativa.
  • 56. IL RECESSO DEL SOCIO Articolo 2285 consente il recesso: . quando la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (recesso legale); .quando sussiste una giusta causa(recesso legale); . quando il contratto sociale lo consente (recesso convenzionale).
  • 57. RECESSO MOTIVATO DALLA DURATA DELLA SOCIETÀ. QUESTIONI INTERPRETATIVE. La società a tempo indeterminato è frequente in presenza di una società irregolare. Nelle società in nome collettivo regolari l’articolo 2307, 3° comma, prevede che In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285. La società si considera contratta per tutta la vita di uno soci anche quando il termine di durata della stessa ecceda la normale speranza di vita umana. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata agli altri soci e non alla società.
  • 58. IPOTESI DI RECESSO PER «GIUSTA CAUSA» Sistematica emarginazione del socio nelle decisioni sociali; Inadempimento degli altri soci agli obblighi derivanti dal contratto sociale; Reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario; Grave emergenza sanitaria o familiare.
  • 59. RECESSO «CONVENZIONALE» Il contratto sociale può prevedere liberamente ipotesi di recesso diverse da quelle legali. Non si ritiene legittima la clausola che preveda la possibilità di recesso ad nutum senza causa giustificativa.
  • 60. RECESSO IN CASO DI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI (2500-TER C.C. ) Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
  • 61. L’ESCLUSIONE DEL SOCIO (ARTT. 2286-2288 C.C.) ESCLUSIONE FACOLTATIVA ESCLUSIONE DI DIRITTO
  • 62. ESCLUSIONE «DI DIRITTO» (ART. 2288, I° CO.) È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. É parimenti escluso il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota (ipotesi che si verifica solo nella società semplice, nella collettiva irregolare e nella società regolare prorogata).
  • 63. L’ESCLUSIONE FACOLTATIVA DEL SOCIO (ART. 2286 C.C.) L' esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale , nonché per l'interdizione, l' inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.
  • 64. L’ESCLUSIONE PER «INADEMPIENZE» Alcune «inadempienze» sono espressamente indicate dalla legge: atti di concorrenza non autorizzati (art. 2301, 3° co., c.c.); atti di ingerenza dell’accomandante (art. 2320, 1°co., c.c.). La inadempienze «innominate» possono incidere sia sul patrimonio comune (art. 2253, 2255, 2256 c.c.) che sul dovere sociale della collaborazione (art. 2247 c.c.). La giurisprudenza ha individuato casi come: l’usurpazione di funzioni amministrative o rappresentative da parte del socio che non ne sia dotato, l’inadempimento della promessa di conferimento d’opera, la mancata restituzione dei beni sociali il cui uso fosse stato consentito ex articolo 2256., lo sviamento di clientela e le irregolarità contabili.
  • 65. LE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE «FACOLTATIVA» Interdizione; inabilitazione; condanna a interdizione dai pubblici uffici (situazioni che rendono difficile se non impossibile la cooperazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali). Sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita, ovvero impossibilità del conferimento per causa non imputabile agli amministratori (situazioni che oggettivamente impediscono la cooperazione del socio).
  • 66. LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE (ART. 2287 C.C.) I L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. La maggioranza è calcolata «per teste» e non per quote di interesse. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.
  • 67. LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE II Secondo il prevalente orientamento la decisione di escludere un socio non richiede la sua preventiva convocazione né la celebrazione di una riunione collegiale dei soci. Cass. 15 luglio 1996, n. 6394: «l'art. 2287 c.c. non prevede la convocazione dell'Assemblea dei soci, ma stabilisce soltanto, in relazione alla esclusione del socio, che tale esclusione sia deliberata "dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere". La legittimità della delibera di esclusione prescinde pertanto anche dalla preventiva convocazione del socio, che ha soltanto diritto di ricevere comunicazione della deliberazione stessa al fine di poter proporre opposizione».
  • 68. LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE III Trib. Milano 24 settembre 2014: Dovendosi adottare la delibera di esclusione di un socio di società personali, non è necessario che siano consultati tutti i soci o che essi manifestino contestualmente la propria volontà attraverso una delibera unitaria, ma è sufficiente la raccolta delle singole volontà idonee a formare la necessaria maggioranza e la comunicazione della delibera al socio escluso, sì da porre quest’ultimo in condizione di esercitare la facoltà di opporla dinanzi al Tribunale.
  • 69. LA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO USCITO DALLA SOCIETÀ (ART. 2289 C.C.) Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Il debito per la liquidazione della quota compete alla società e noni ai soci.