XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
Società di persone e società semplice.
1. UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO
INTRODUZIONE ALLE
SOCIETÀ DI
PERSONE/SOCIETÀ
SEMPLICI.
Prof. Diego Piselli
corso di diritto commerciale
a.a. 2014/2015
2. DISCIPLINA NORMATIVA
Società semplici: da 2251 a 2290c.c.
Società in nome collettivo: da 2291 a
2312 c.c.
Società in accomandita semplice: da
2313 a 2324 c.c.
3. RUOLO DELLA DISCIPLINA DELLA
SOCIETÀ SEMPLICE.
La disciplina delle società semplici
ha portata generale, costituendo la
regolamentazione-quadro di tutte
le società di persone: cfr. richiami
negli articoli 2293 (per le s.n.c.) e
2315 (per le s.a.s.).
4. LA SOCIETÀ SEMPLICE
Società destinata unicamente allo svolgimento di
attività non commerciale.
Eccezionalmente ammesso l’uso di tale tipo societario
per lo svolgimento di attività di revisione legale dei
conti (v. articolo 2 d- lgs. 39/2010).
Costituisce il tipo «elementare» di società e il prototipo
delle società di persone .
5. LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Può svolgere sia attività
commerciale che attività non
commerciale.
Presenta un’autonomia
patrimoniale più accentuata rispetto
a quella della società semplice.
6. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA
SEMPLICE
Può svolgere sia attività commerciale che attività non
commerciale.
I soci accomandanti hanno una responsabilità limitata
al conferimento.
L’amministrazione della società è riservata ai soci
accomandatari, che rispondono solidalmente e
illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Prof. Diego Piselli -
corso di diritto
7. SOCIETÀ SEMPLICE
REGOLE GENERALI
Caratterizzata
dalla
responsabilità
solidale e
illimitata per le
obbligazioni
sociali di tutti i
soci, salvo patto
contrario,
opponibile ai
terzi
S.N.C.
Caratterizzata
dalla
responsabilità
solidale e
illimitata di tutti i
soci, senza
possibilità di
patto contrario
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA
SEMPLICE
Caratterizzata
dalla
responsabilità
solidale dei soli
soci
accomandatari.
8. IDENTITÀ DI DISCIPLINA
Sono disciplinati in modo assolutamente identico per i tre tipi
di società di persone i seguenti temi:
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Conferimenti dei
soci
Criteri di
ripartizione di
utili
Partecipazione
soci alle perdite
Scioglimento
della società
Scioglimento
del rapporto con
il singolo socio
9. LA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ
SEMPLICE
Le regole che si illustrano di
seguito sono applicabili alla
società semplice e costituiscono
regole di default applicabili salvo
diversa disposizione a tutte le
società di persone.
10. FORME PER LA COSTITUZIONE
DI SOCIETÀ SEMPLICE.
Il contratto non è soggetto a forme speciali salvo quelle richieste
dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.)
Sono quindi possibili contratti verbali o conclusi per fatti concludenti
(società di fatto).
La forma richiesta per il conferimento non si estende all’atto
costitutivo: se manca tale forma il contratto è valido a meno che la
partecipazione del socio il cui conferimento difetti dei requisiti di
forma non sia essenziale nell’economia del contratto di società.
11. FORME PER L’ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
L’iscrizione nel Registro delle Imprese richiede la conclusione di un accordo scritto.
Ciò è espressamente previsto per le collettive e le s.a.s. dall’articolo 2296 c.c. (l' atto
costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia
autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta
giorni essere depositato per l' iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio
del registro delle imprese).
Per le semplici si desume la necessità di un atto scritto dall’articolo 18, del DPR
581/1995 (Regolamento attuazione Registro Imprese)
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12. DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI DI
.
SOCIETÀ SEMPLICE
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Diritto di amministrare la società e/o di controllare
l’amministrazione
• Art. 2257: se l’atto costitutivo non dispone diversamente
l’amministrazione della società spetta a ciascun socio,
disgiuntamente o congiuntamente dagli altri;
• Art. 2261: I soci che non partecipano all'amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento
degli affari sociali, di consultare i documenti relativi
all'amministrazione e di ottenere il rendiconto/bilancio.
Diritto di concorrere all’assunzione delle decisioni
sull’organizzazione della società
• modificazioni atto costitutivo;
• scioglimento e liquidazione della società;
• esclusione di un socio;
• richiesta di ammissione a concordato preventivo.
13. DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI DI
Diritto all’utile
• Incomprimibile da parte della maggioranza dei soci (art. 2262 c.c. ≠ 2433
c.c.)
• Proporzionale ai conferimenti in difetto di diverso accordo, nel rispetto del
divieto di patto leonino (art. 2256 c.c.)
Diritto alla quota di liquidazione in caso di scioglimento della
società
Diritto alla liquidazione della quota sociale in caso di recesso o
esclusione
• In ogni caso senza possibilità di pretendere la restituzione fisica dei beni
conferiti.
SOCIETÀ SEMPLICE
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14. DOVERI DEI SOCI
Effettuazione dei conferimenti.
Partecipazione alle perdite secondo gli accordi, ovvero in
proporzione al valore dei conferimenti se determinati nel contratto,
ovvero in parti uguali se i conferimenti non sono determinati.
Divieto di servirsi per uso personale dei beni sociali senza il
consenso degli altri soci.
15. SOGGETTIVITÀ DEI SOCI
Possono essere soci:
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Persone fisiche
Società di capitali
previa deliberazione
assembleare (art.
2361 c.c.)
Altre società di
persone
16. CONSEGUENZE INFORMATIVE DELLA PARTECIPAZIONE DI
S O C I E TA’ D I C A P I TA L I ( A R T. 111 D U O D E C I E S D I S P. ATT. C.C. )
Qualora tutti i soci illimitatamente responsabili
siano società per azioni, in accomandita per
azioni o società a responsabilità limitata le
società in nome collettivo o in accomandita
semplice devono redigere il bilancio secondo
le norme previste per le società per azioni;
esse devono inoltre redigere e pubblicare il
bilancio consolidato se ne esistono i
presupposti.
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17. INVALIDITÀ DELLA SOCIETÀ DI
PERSONE
Le cause di invalidità del contratto costitutivo delle società di persone sono
regolate dalla disciplina generale dell’invalidità dei contratti.
Non esiste nella disciplina delle società di persone una norma come l’articolo 2332 c.c., che per le
società di capitali stabilisce che solo determinate fattispecie possono determinare la nullità del
contratto e che prevede la conversione della nullità della società in causa di scioglimento, in deroga al
principio della totale inefficacia degli atti nulli.
In passato la giurisprudenza affermava che il contratto di società di persone nullo fosse completamente
privo di effetti.
Di recente la Cassazione ha stabilito che poiché il contratto di società di persone invalido ha comunque
dato vita a un’organizzazione la dichiarazione di nullità non comporta l’immediata dissoluzione dell’ente
societario, ma l’apertura di una fase di liquidazione per la definizione di tutti i rapporti in essere.
18. INVALIDITÀ DELLA SINGOLA
PARTECIPAZIONE
L’invalidità della singola partecipazione (es.:
partecipazione di un minore non autorizzato)
determina l’invalidità dell’intero contratto sociale solo
se la partecipazione viziata è essenziale per il
conseguimento dell’oggetto sociale.
Se la partecipazione non è essenziale il contratto
mantiene validità.
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19. I CONFERIMENTI
I soci sono tenuti a effettuare i conferimenti, presupposto
dell’esercizio dell’attività sociale e garanzia minima (teorica) per i
creditori.
Non esiste un ammontare minimo di conferimenti.
I conferimenti devono essere effettuati in denaro; in alternativa il
conferimento può consistere di ogni bene, servizio o altra entità
suscettibile di valutazione economica e utile per il conseguimento
dell’oggetto sociale.
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20. I CONFERIMENTI REGOLATI DAL
CODICE CIVILE
Il codice civile disciplina tre tipi di conferimento, oltre a
quello in denaro, regolato dal principio nominalistico:
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Beni in
natura
Crediti
Prestazioni
d’opera
21. CONFERIMENTO DI BENI IN
PROPRIETÀ (ART.2254 I° CO., C.C.)
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il
passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il socio è pertanto tenuto alla garanzia per evizione (1483 c.c.) e
per vizi (1490 c.c.) e su di lui grava il rischio del perimento per
caso fortuito prima del passaggio della proprietà (art. 1465 c.c.)
Se si verifica il perimento del bene prima del passaggio della
proprietà alla società il socio conferente può essere escluso dalla
società.
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22. CONFERIMENTO DI BENI IN
Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio è
regolata dalle norme sulla locazione.
GODIMENTO (ART. 2254 II° CO.,C.C.)
Il rischio delle cose conferite in godimento
resta a carico del socio che le ha conferite.
La garanzia per il godimento è regolata dalle
norme sulla locazione (1578ss. c.c.).
Se la cosa perisce o ne è impossibile il
godimento per causa non imputabile agli
amministratori il socio può essere escluso.
23. CONFERIMENTO DI CREDITI (ART.
2255 C.C.)
Art. 2255 c.c.: il socio deve garantire la
solvenza del debitore e risponde
dell’insolvenza di costui nei limiti indicati
dall’art. 1267 c.c. per il caso di assunzione
convenzionale di garanzia (la quale la
garanzia cessa se la mancata realizzazione
del credito è dipesa da negligenza del
cessionario nell’iniziare o nel proseguire le
istanze contro il debitore).
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24. CONFERIMENTO D’OPERA
Socio d’opera è il soggetto che si impegna a svolgere una prestazione di lavoro.
Il socio d’opera non è un lavoratore subordinato: non ha, quindi, una retribuzione
sicura ma solo la partecipazione agli eventuali utili.
Il socio d’opera può essere escluso dalla società se si trova nella condizione di
non potere più effettuare la prestazione promessa.
Il conferimento del socio d’opera può essere «capitalizzato», ossia essere
stimato per i fini della determinazione del capitale delle s.n.c.
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25. LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DEL
SOCIO D’OPERA
Articolo 2263 c.c.: la parte degli utili
spettante al socio che ha conferito
la propria opera, se non è
determinata dal contratto, è fissata
dal Giudice secondo equità.
26. .
L’ENTITÀ DEL CONFERIMENTO
26
Art. 2253
• Il socio è obbligato a eseguire i
conferimenti determinati nel contratto
sociale.
• Se i conferimenti non sono
determinati, si presume che i soci
siano obbligati a conferire, in parti
eguali tra loro, quanto è necessario
per il conseguimento dell'oggetto
sociale.
Problema
interpretativo
• La norma prevede un obbligo di
conferimento illimitato ovvero un
obbligo riferito solo ai conferimenti
prevedibili al momento della
costituzione della società? Preferibile
seconda opinione ex articolo 1346 c.c.
27. PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE
NELLE SOCIETÀ DI PERSONE
CAPITALE
SOCIALE
• Entità numerica che esprime il valore in denaro
dei conferimenti. Il capitale sociale, a differenza
del patrimonio sociale, resta immutato nel corso
della vita societaria, a meno che non si decida di
variarne l’entità, modificando all’unanimità il
contratto costitutivo. È disciplinato dal codice civile
solo per le s.n.c.
PATRIMONIO
SOCIALE
• Complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che
fanno capo alla società. Il patrimonio sociale
subisce continue variazioni qualitative e
quantitative. La consistenza del patrimonio sociale
è accertato attraverso la redazione del bilancio di
esercizio
• PATRIMONIO NETTO = differenza tra attività e
passività.
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28. I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI
UTILI E DELLE PERDITE
Se nulla è disposto nell’atto costitutivo le parti spettanti
ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono
proporzionali ai conferimenti.
Se non è stato determinato neppure il valore dei
conferimenti essi si presumono uguali.
La percentuale di partecipazione ai guadagni si
presume uguale per le eventuali perdite.
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29. L’ACCERTAMENTO DEGLI UTILI E
DELLE PERDITE
L’accertamento degli utili e delle perdite
consegue alla redazione del rendiconto/bilancio,
al quale si applica la regola generale dell’articolo
2217, co. 2, c.c., sui criteri di valutazione.
La distribuzione degli utili non è condizionata ad
alcun accantonamento a riserva legale.
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30. IL DIRITTO ALL’UTILE
Con l’approvazione del bilancio/rendiconto
tutti i soci hanno diritto all’assegnazione
della rispettiva parte di utili.
Con deliberazione unanime può essere
esclusa la ripartizione degli utili.
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31. RESPONSABILITÀ DEI SOCI VERSO I
CREDITORI SOCIALI NELLE SOCIETÀ
SEMPLICI
SOLIDALE (2267 c.c.) = ciascuno dei soci può essere costretto dai
creditori ad adempiere per l’intero (salva rivalsa sugli altri);
l’adempimento di un socio libera gli altri nei confronti del creditore.
ILLIMITATA (2267 c.c.) = la responsabilità non è proporzionale al
conferimento.
TEMPERATA DAL BENEFICIO DI ESCUSSIONE (2268 c.c.)= il
socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la
preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui
quali il creditore possa soddisfarsi agevolmente
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32. RESPONSABILITÀ DEL NUOVO SOCIO
Chi entra a far parte di una
società già costituita risponde
con gli altri soci delle
obbligazioni sociali sorte
prima del suo ingresso in
società.
Questo accade sia se la
partecipazione sociale è stata
trasferita sia se un nuovo
socio si è aggiunto al gruppo
originario.
(2269 C.C.)
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33. RESPONSABILITÀ DEL SOCIO
CESSATO (2290 C.C.)
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie
limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi
sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni
sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo
scioglimento. Lo scioglimento deve essere
portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
in mancanza non è opponibile ai terzi che lo
hanno senza colpa ignorato. In caso di morte gli
eredi del de cuius rispondono come il proprio
dante causa.
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34. CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO
E PATRIMONIO SOCIALE I
Il patrimonio della società è in
linea di principio
INSENSIBILE alle
obbligazioni personali del
socio e non può quindi essere
aggredito dai creditori dei
soci, salvi i casi previsti dalla
legge.
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35. CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO
E PATRIMONIO SOCIALE II
Il creditore può valere i propri diritti sugli utili. Se gli
altri beni del debitore sono insufficienti il creditore può
chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota.
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36. COMPENSAZIONE (ART. 2271 C.C.)
Non è ammessa la
compensazione fra il debito che
un terzo ha verso la società e il
credito che egli ha verso un
socio, dato che la società è un
soggetto diverso dai suoi soci.
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37. REGRESSO DEL SOCIO CHE HA
Regresso: diritto spettante a chi,
essendo tenuto ad adempiere
un’obbligazione in solido con altri e
avendola soddisfatta da solo può
rivalersi sui condebitori di quanto
pagato per essi.
Il socio che ha pagato deve esercitare
il regresso in primo luogo contro la
società (per intero), in secondo luogo
contro i soci (pro quota).
PAGATO
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38. AMMINISTRAZIONE E
RAPPRESENTANZA
Amministrazione = potere gerarchico interno alla società
Rappresentanza= potere di concludere affari, assumere obblighi e acquistare diritti
per conto della società.
Amministrazione e rappresentanza non sono necessariamente coincidenti.
Nelle sole società semplici l’articolo 2267 ammette la limitazione di responsabilità dei
soci o l’esclusione della solidarietà purché non si tratti di soci che hanno agito in
nome e per conto della società, ossia che l’hanno rappresentata.
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39. AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA DELLA
SOCIETÀ: REGOLA DI DEFAULT (ART. 2257) .
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. In linea generale,
quindi, qualità di socio e qualità di amministratore coincidono (contra
per le s.p.a.: art. 2380bis c.c.)
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio
amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia
compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci (anche non amministratori), determinata
secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide
sull'opposizione.
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40. SISTEMI ALTERNATIVI:
L’AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (ART.
2258)
Per effetto di espressa previsione del contratto sociale
l'amministrazione può spettare congiuntamente a più soci. In questo
caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il
compimento delle operazioni sociali.
In alternativa si può stabilire che per l'amministrazione o per
determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza:
questa si determina secondo la parte attribuita a ciascun socio
negli utili
Se si è scelta l’amministrazione congiuntiva, i singoli amministratori
non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di
evitare un danno alla società.
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41. ULTERIORI SISTEMI POSSIBILI
Combinazione
dell’amministrazione
congiuntiva e
disgiuntiva a seconda
delle diverse materie.
Affidamento del
potere di
amministratore a
uno o più soci.
Altri sistemi
stabiliti dal
contratto sociale.
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42. LA RAPPRESENTANZA
Se non è diversamente pattuito nel contratto, la rappresentanza della società spetta
a ciascun amministratore, disgiuntamente o congiuntamente a seconda del sistema
amministrativo scelto.
Il contratto può però prevedere diversamente: riservando la rappresentanza della
società solo ad alcuni amministratori, prevedendo per determinati atti la
rappresentanza congiuntiva, anche se l’amministrazione è disgiuntiva, stabilendo
limiti di valore degli atti oltre i quali la rappresentanza è congiuntiva, ecc.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo
1396
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43. DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI
AMMINISTRATORI IN GENERALE
Sono regolati dalle norme sul mandato (art. 2260 c.c.),
ma sono più estesi di quelli di un «comune»
mandatario.
Gli amministratori sono solidalmente responsabili
verso la società per l’adempimento degli obblighi ad
essi imposti dalla legge e dal contratto sociale: la
responsabilità non si estende a quelli che dimostrino
di essere esenti da colpa.
44. I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto
sociale (art. 2266).
I poteri amministrativi sono più ampi di quelli generali del mandatario: non
sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione e non incontrano i limiti
delle direttive del mandante.
I poteri amministrativi non possono essere delegati a un terzo, come,
invece, quelli del mandatario.
La funzione amministrativa si presume svolta a titolo oneroso (art. 1709
c.c.).
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45. DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI
Doveri generali: diligenza, vigilanza e
intervento in relazione all’operato degli altri
amministratori, rendere le informazioni
richieste dai soci non amministratori.
Doveri specifici: tenere le scritture contabili
e provvedere alle pubblicazioni nel Registro
Imprese nelle collettive.
46. RESPONSABILITÀ DEGLI
AMMINISTRATORI PER IL DANNO
CAGIONATO ALLA SOCIETÀ
Gli amministratori sono responsabili in solido verso la società (art.2260
c.2, c.c.). La responsabilità è inderogabile.
La legittimazione a proporre in giudizio l’azione di responsabilità spetta solo
alla società e non anche ai singoli soci.
Il singolo socio può agire contro gli amministratori che lo abbiano
direttamente danneggiato, per esempio omettendo di custodire il bene
conferito in godimento alla società.
Legittimazione= potere di promuovere un’azione in giudizio.
47. LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL
SINGOLO VINCOLO SOCIALE
Morte del socio
Recesso del socio dalla società nei casi previsti dalla
legge o dal contratto sociale
Esclusione di diritto, per effetto di decisione assunta
dagli altri soci o per decisione del Tribunale
48. LA MORTE DEL SOCIO (ART. 2284
C.C.)
In linea generale nel nostro sistema giuridico gli eredi subentrano nei contratti
stipulati dal de cuius, a meno che il subentro non sia incompatibile con la natura
del contratto o che sia stato pattuito il contrario nel contratto.
Nelle società di persone, salvo contraria disposizione del contratto sociale, gli
eredi non subentrano nel contratto sociale: in caso di morte di uno dei soci gli
altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la
società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
Fa eccezione la quota dell’accomandante, trasmissibile per causa di morte (art.
2322 c.c.) e per atto tra vivi quando vi sia il consenso dei soci che
rappresentano la maggioranza del capitale, salva diversa disposizione dell’atto
costitutivo.
49. LE RAGIONI DELLA DISCIPLINA
La legge non prevede la successione degli
eredi nella partecipazione per tutelare:
l’interesse dei soci superstiti al controllo
degli ingressi in società;
l’interesse degli eredi a non sopportare i
rischi della responsabilità illimitata senza
possibilità di scelta in proposito.
50. CONSEGUENZA «NATURALE» DELLA
MORTE DEL SOCIO (2284-2289 C.C.)
La conseguenza naturale della morte di un socio
di società di persone è il sorgere di un diritto di
credito degli eredi ad una somma di denaro che
rappresenti il valore della quota del defunto.
Detta somma deve essere versata entro sei
mesi dalla morte.
51. IL SOGGETTO OBBLIGATO A
LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI
Cass. Sezione Unite 291/2000: «la domanda di
liquidazione della quota di una società di
persone, da parte dei socio receduto od escluso,
ovvero degli eredi dei socio defunto, fa valere
un'obbligazione non degli altri soci, ma della
società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 cod.
civ., va proposta noi confronti della società
medesima, quale soggetto passivamente
legittimato, senza che vi sia necessità di evocare
in giudizio anche dotti altri soci».
52. LE CLAUSOLE DEROGATORIE
DELL’ARTICOLO 2284 C.C.
Il contratto sociale può derogare alle regole contenute negli articoli
2284 e 2289 c.c.
Alcune deroghe non prestano particolari problemi: è pacifico, per
esempio, che il contratto può prevedere lo scioglimento automatico
della società in caso di morte di un socio senza possibilità di
continuazione con gli eredi.
Sono, invece, discusse le clausole che escludono la liquidazione
della quota agli eredi o che impongono loro di entrare in società.
53. LA CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE
(O ACCRESCIMENTO)
In caso di morte di un socio la
partecipazione degli altri si accresce
proporzionalmente senza riduzione del
capitale: questa clausola è ritenuta valida
solo se prevede la liquidazione della
quota agli eredi e non se le esclude.
54. LA CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE I
CONTINUAZIONE
FACOLTATIVA
gli eredi debbano
prestare il loro
consenso per entrare
in società
CONTINUAZIONE
AUTOMATICA
la morte determina
l’automatico
subingresso degli eredi
in società
55. LA DISCUSSIONE SULLA VALIDITÀ
CLAUSOLA DI CONTINUAZIONE II
La validità della clausola di continuazione facoltativa è pacifica.
È discussa quella della clausola di continuazione obbligatoria o automatica: taluni
affermano che la stessa viola il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) e il principio
per cui non si può diventare soci a responsabilità illimitata senza il proprio consenso.
Altri hanno un’opinione diversa, affermando che queste clausole non limiterebbero la
volontà del testatore e non impedirebbe agli eredi di accettare l’eredità con beneficio
di inventario.
È preferibile l’opinione negativa.
56. IL RECESSO DEL SOCIO
Articolo 2285
consente il
recesso:
. quando la società è a tempo indeterminato o
per tutta la vita di uno dei soci (recesso
legale);
.quando sussiste una giusta causa(recesso
legale);
. quando il contratto sociale lo consente
(recesso convenzionale).
57. RECESSO MOTIVATO DALLA DURATA
DELLA SOCIETÀ. QUESTIONI
INTERPRETATIVE.
La società a tempo indeterminato è frequente in presenza di una società
irregolare. Nelle società in nome collettivo regolari l’articolo 2307, 3°
comma, prevede che In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre
recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285.
La società si considera contratta per tutta la vita di uno soci anche quando il
termine di durata della stessa ecceda la normale speranza di vita umana.
La comunicazione di recesso deve essere indirizzata agli altri soci e non
alla società.
58. IPOTESI DI RECESSO
PER «GIUSTA CAUSA»
Sistematica emarginazione del socio nelle decisioni sociali;
Inadempimento degli altri soci agli obblighi derivanti dal contratto
sociale;
Reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente,
ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto
fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario;
Grave emergenza sanitaria o familiare.
59. RECESSO «CONVENZIONALE»
Il contratto sociale può prevedere
liberamente ipotesi di recesso
diverse da quelle legali.
Non si ritiene legittima la clausola
che preveda la possibilità di recesso
ad nutum senza causa giustificativa.
60. RECESSO IN CASO DI TRASFORMAZIONE DELLA
SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI
(2500-TER C.C. )
Salvo diversa disposizione del contratto
sociale, la trasformazione di società di
persone in società di capitali è decisa
con il consenso della maggioranza dei
soci determinata secondo la parte
attribuita a ciascuno negli utili; in ogni
caso al socio che non ha concorso alla
decisione spetta il diritto di recesso.
61. L’ESCLUSIONE DEL SOCIO
(ARTT. 2286-2288 C.C.)
ESCLUSIONE
FACOLTATIVA
ESCLUSIONE DI
DIRITTO
62. ESCLUSIONE «DI DIRITTO»
(ART. 2288, I° CO.)
È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
É parimenti escluso il socio il cui creditore particolare
abbia ottenuto la liquidazione della quota (ipotesi che
si verifica solo nella società semplice, nella collettiva
irregolare e nella società regolare prorogata).
63. L’ESCLUSIONE FACOLTATIVA DEL
SOCIO (ART. 2286 C.C.)
L' esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle
obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale , nonché per
l'interdizione, l' inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena
che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una
cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere
l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile
agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento
a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la
proprietà sia acquistata dalla società.
64. L’ESCLUSIONE PER
«INADEMPIENZE»
Alcune «inadempienze» sono espressamente indicate dalla legge: atti di
concorrenza non autorizzati (art. 2301, 3° co., c.c.); atti di ingerenza
dell’accomandante (art. 2320, 1°co., c.c.).
La inadempienze «innominate» possono incidere sia sul patrimonio comune (art.
2253, 2255, 2256 c.c.) che sul dovere sociale della collaborazione (art. 2247 c.c.).
La giurisprudenza ha individuato casi come: l’usurpazione di funzioni amministrative
o rappresentative da parte del socio che non ne sia dotato, l’inadempimento della
promessa di conferimento d’opera, la mancata restituzione dei beni sociali il cui uso
fosse stato consentito ex articolo 2256., lo sviamento di clientela e le irregolarità
contabili.
65. LE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
«FACOLTATIVA»
Interdizione; inabilitazione; condanna a interdizione
dai pubblici uffici (situazioni che rendono difficile se
non impossibile la cooperazione del socio al
raggiungimento degli scopi sociali).
Sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita,
ovvero impossibilità del conferimento per causa non
imputabile agli amministratori (situazioni che
oggettivamente impediscono la cooperazione del
socio).
66. LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE
(ART. 2287 C.C.) I
L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi
nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta
giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
La maggioranza è calcolata «per teste» e non per quote di interesse.
Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al
tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è
pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.
67. LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE II
Secondo il prevalente orientamento la decisione di escludere un socio non
richiede la sua preventiva convocazione né la celebrazione di una riunione
collegiale dei soci.
Cass. 15 luglio 1996, n. 6394: «l'art. 2287 c.c. non prevede la convocazione
dell'Assemblea dei soci, ma stabilisce soltanto, in relazione alla esclusione del
socio, che tale esclusione sia deliberata "dalla maggioranza dei soci, non
computandosi nel numero di questi il socio da escludere". La legittimità della
delibera di esclusione prescinde pertanto anche dalla preventiva convocazione
del socio, che ha soltanto diritto di ricevere comunicazione della deliberazione
stessa al fine di poter proporre opposizione».
68. LA PROCEDURA DI ESCLUSIONE III
Trib. Milano 24 settembre 2014: Dovendosi adottare
la delibera di esclusione di un socio di società
personali, non è necessario che siano consultati
tutti i soci o che essi manifestino contestualmente la
propria volontà attraverso una delibera unitaria, ma
è sufficiente la raccolta delle singole volontà idonee
a formare la necessaria maggioranza e la
comunicazione della delibera al socio escluso, sì da
porre quest’ultimo in condizione di esercitare la
facoltà di opporla dinanzi al Tribunale.
69. LA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL
SOCIO USCITO DALLA SOCIETÀ (ART. 2289
C.C.)
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi
hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel
giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite
inerenti alle operazioni medesime.
Il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in
cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Il debito per la liquidazione della quota compete alla società e noni ai soci.