La crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensità i fenomeni del sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dell’insolvenza civile.
L’attuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare. Così nel 2012 anche l’Italia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare.
L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, l’imprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo all’istituto dell’esdebitazione; mentre ai privati, fino all’introduzione della disciplina in oggetto, non veniva concessa la medesima opportunità.
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento ex art. 15 Legge n.3 del 2012
1. Circolare n. 22/2015 del 8 ottobre 2015
Ai nostri gentili Colleghi,
Corrispondenti iscritti alla sez. A e B
Collaboratori iscritti alla sez. E
del Registro Unico degli Intermediari
Loro sedi
Oggetto: Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da
sovra indebitamento ex art. 15 Legge n.3 del 2012
Gentili Colleghi, Corrispondenti e Collaboratori,
La crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilità finanziaria
delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensità i fenomeni del
sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dell’insolvenza civile.
L’attuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit
normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei
soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare. Così nel 2012 anche l’Italia si è
finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante
composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a
quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare.
L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle proprie
obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, l’imprenditore commerciale può
liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o
fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo all’istituto dell’esdebitazione;
mentre ai privati, fino all’introduzione della disciplina in oggetto, non veniva concessa la
medesima opportunità.
Inquadramento normativo
La legge n. 3 del 2012 ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento procedure
di esdebitazione destinate a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure
concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.
Il Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 ha istituito il registro in cui gli
organismi devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la formazione e la
gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti
2. agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle
crisi da sovra indebitamento (art. 1° del D.M. 202/2014).
Lo stato di sovraindebitamento è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante
difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità del debitore di
adempierle regolarmente. Tale stato di sovraindebitamento rappresenta il presupposto oggettivo
per l’accesso alle procedure e tale definizione può essere intesa quale sinonimo d’insolvenza,
fermo restando che è completata chiarendo che non si tratta solo della definitiva incapacità del
debitore di adempiere le proprie obbligazioni in modo regolare, ma anche della rilevante difficolta
di adempierle
Scopo degli Organismi
La loro missione è quella di “aiutare” il debitore - persona fisica o piccola impresa (in ogni
caso non fallibile) - a proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti (la proposta)
nonché a sovraintendere la fase di esecuzione dell’accordo raggiunto con i creditori ed omologato
dal Tribunale, risolvendo le difficoltà insorte nell’esecuzione e vigilando sull’esatto adempimento
dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
Svolgono un compito fondamentale nella fase iniziale di studio e di predisposizione del piano
assumendo il ruolo di advisor, sia legale che finanziario del debitore. Rientrano, inoltre, tra le
funzioni svolte dall’organismo: a) verificare la veridicità dei dati contenuti nella domanda e nei
documenti allegati alla stessa; b) attestare la fattibilità del piano; c) trasmettere e relazionare al
giudice i consensi espressi dai creditori e il conseguente raggiungimento o meno della
maggioranza degli stessi, allegando le eventuali osservazioni ricevute; d) relazionare ai creditori
riguardo le adesioni e il raggiungimento dell’eventuale maggioranza; e) eseguire la pubblicità della
proposta e dell’accordo come disposto dal giudice; f) effettuare tutte le comunicazioni disposte
dal giudice; g) risolvere i conflitti sorti con i creditori in fase di esecuzione; h) sorvegliare l’esatta
esecuzione dell’accordo dopo l’omologazione. La legge assegna quindi agli organismi di
composizione della crisi funzioni e compiti che interessano tutte le fasi della procedura, non
svolgendo solamente una funzione di supporto nei confronti del debitore.
Chi può costituire gli organismi
Gli organismi chiamati a gestire la crisi da sovraindebitamento saranno costituiti da parte di
enti pubblici e, più in particolare, potranno richiedere l’iscrizione al Registro tenuto dal Ministero
della giustizia: da un lato, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e istituzioni universitarie
pubbliche e, dall’altro lato, organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, il
segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili
e dei notai anche associati tra loro (iscritti di diritto).
Le figure chiave: il referente
All’interno di ogni organismo dovrà essere individuato un soggetto che prenderà il nome
referente e che sarà «la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto
previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce
3. gli incarichi ai gestori della crisi”. Peraltro, l’art. 4, comma 3 lett. b) sottolinea che all’atto
dell’iscrizione il responsabile del Registro dovrà verificare che al referente “sia garantito un
adeguato grado di indipendenza».
Il gestore della crisi
Una volta conferito l’incarico sarà il «gestore della crisi» a doversi occupare della gestione
del procedimento. Egli è definito come «la persona fisica che, individualmente o collegialmente,
svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore» e che potrà avvalersi di
ausiliari.
L’organismo dovrà poter contare almeno su 5 gestori della crisi che avranno dichiarato la propria
disponibilità ad operare in esclusiva per quello specifico organismo.
Indipendenza del gestore
Il gestore della crisi (come del resto già lo stesso organismo) potrà svolgere l’incarico
ricevuto dal referente soltanto se è indipendente rispetto alle parti e, cioè, “quando non è legato
al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da
rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza”.
In ogni caso, rimane escluso che il gestore possa avere prestato negli ultimi cinque anni attività di
lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione
professionale.
Registro
Il Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 ha istituito il registro in cui gli
organismi devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l’iscrizione la formazione e la
gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti
agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle
crisi da sovra indebitamento (art. 1° del D.M. 202/2014).
Requisiti per l’iscrizione nel registro
Il Ministero della giustizia, che il 15 luglio scorso ha pubblicato sul sito il modulo di
domanda per l’iscrizione all’apposito registro, ha stabilito i seguenti requisiti:
che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al
1° comma dell'art. 4 del Regolamento, quindi come un ufficio interno e non come un ente
giuridicamente distinto o una società controllata;
l'esistenza di un referente dell'organismo a cui sia garantito un adeguato grado di
indipendenza;
il rilascio di una polizza assicurativa con un massimale non inferiore ad un milione di Euro
per l'eventuale risarcimento dei danni (anche perdite patrimoniali) derivanti ai terzi
dall'attività dell'organismo, cioè dallo svolgimento dei procedimenti di gestione delle crisi da
4. sovra indebitamento. La polizza deve essere presentata in fase di iscrizione al registro;
il numero dei gestori delle crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la loro
disponibilità a svolgere tale funzione in via esclusiva per l'organismo. Da questa norma si
deduce che vi possono essere gestori delle crisi che operano per più di un organismo;
la conformità del regolamento di procedura dell'organismo alle norme del D.M. 202/2014.
La copertura assicurativa dedicata agli Organismi di composizione della crisi da sovra
indebitamento
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cordiali saluti
Antonello Polerà