Simone aliprandi, La tutela giuridica dell'opera software e il modello open l...
Marco Vergani, E-commerce
1. E-commerce
e Tutela del Consumatore
Avv. Marco Vergani
Università degli Studi di Milano-Bicocca, 13 marzo 2015
2. Il fenomeno
• E-commerce = electronic commerce
• Insieme delle transazioni per la commercializzazione
di beni e servizi realizzate tramite internet
• Non tutti i contratti stipulati online rientrano nell’e-
commerce
3. I soggetti dell’e-commerce
• Business to Business (B2B)
• Business to Consumer (B2C)
• Consumer to Consumer (C2C)
• Business to Administration (B2A)
• Attenzione: “business” non sono solo le società, ma
qualunque professionista (avvocato, notaio, commercialista,
ecc…).
4. Fonti normative
• Dal punto di vista normativo transazioni commerciali
online = transazioni commerciali offline
• Codice civile e leggi speciali in materia di obbligazioni e
contratti
• Grande rilevanza avranno le norme sul contratto di
vendita (artt. 1470 ss. c.c.)
• Nei rapporti B2C importantissimo il D. Lgs. 6
settembre 2005, n. 206, Codice del consumo
5. Particolarità e nodi problematici
• Manifestazione della volontà (forma e accordo delle parti)
• Passaggio del rischio
• Tempo della stipulazione del contratto
• Luogo della stipulazione del contratto
• Foro competente per le controversie
6. Manifestazione di volontà
• Forma: generalmente libera, non pone particolari
problemi
• Accordo delle parti: due problemi:
– Identificazione delle parti
– Certezza della provenienza della manifestazione di volontà
• Soluzioni adottate solitamente:
– Registrazione dell’utente per ottenere nome utente e
password
– In realtà l’unico strumento che può fornire certezza legale
è la firma digitale
7. Passaggio del rischio
• Art. 1510 comma 2 c.c.:
– Con la consegna al vettore da parte del venditore, si
trasferiscono in capo all’acquirente il diritto di
proprietà e il rischio di perimento o smarrimento del
bene
• Rapporti B2C: art. 63 Codice del Consumo
– Il rischio si trasferisce solo con la consegna al
consumatore
– Unica eccezione: quando il vettore sia stato scelto dal
consumatore stesso
8. Tempo della stipulazione
• Regola generale: art. 1326 comma 1 c.c.
– Il contratto si conclude quando chi ha fatto la
proposta viene a conoscenza dell’accettazione
• Si applica anche all’e-commerce:
– Il contratto si conclude quando il venditore riceve
l’e-mail o il modulo compilato online dal
consumatore
9. Luogo della stipulazione
• Regola generale: art. 1326 comma 2 c.c.
– Luogo in cui il proponente ha notizia dell’accettazione
• Applicazione problematica nell’e-commerce, poiché
l’accettazione potrebbe essere ricevuta in qualunque parte
del mondo
• Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato tre soluzioni:
– Tesi minoritaria 1: luogo in cui il proponente “scarica” la posta
elettronica contenente il messaggio di accettazione
– Tesi minoritaria 2: luogo in cui è situata la sede del proponente
– Tesi maggioritaria: luogo in cui è situato il server del gestore di
posta elettronica del proponente, o il fornitore dello spazio web
10. Foro competente per le controversie
• Regole generali:
– Residenza, domicilio o dimora del convenuto (art. 18 c.p.c.)
– Luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in
giudizio (art. 20 c.p.c.)
– Le parti possono, di comune accordo, derogare alla competenza del
giudice (artt. 28 e 29 c.p.c.)
• Solo nei rapporti B2C:
– art. 66-bis D. Lgs. 206/05: competenza inderogabile del giudice del
luogo in cui vi è la residenza o la dimora del consumatore, se sono nel
territorio dello Stato
– art. 33 comma 2 lett. u) D. Lgs. 206/05: la clausola che deroga alla
competenza del giudice del luogo di residenza o dimora del
consumatore si presume vessatoria (e quindi nulla) fino a prova
contraria
11. Tutela del Consumatore
• Principalmente di derivazione comunitaria:
– Direttiva n. 85/577/CEE: contratti negoziati fuori dai locali
commerciali (D. Lgs. 50/1992)
– Direttiva n. 97/7/CE: contratti a distanza (D. Lgs. 185/1999)
• Successivamente le discipline sono state unificate
– D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo
– Recentissima modifica ad opera del D. Lgs. 21/2014, operativa dal 13 giugno
2014
12. Attenzione!
• Il D. Lgs. 206/2005 e, in generale, tutte le norme poste a
tutela del consumatore, si applicano solo ed esclusivamente
ai rapporti qualificabili come business to consumer (B2C)
• Per tutti gli altri rapporti sono applicabili le norme di diritto
comune in materia di obbligazioni e contratti:
– artt. 1173 ss. c.c.: obbligazioni
– artt. 1321 ss. c.c.: contratti
– artt. 1470 ss. c.c.: contratto di vendita
– ecc.
13. Chi è il Consumatore?
• Art. 3 D. Lgs. 206/2005 (Definizioni):
– Consumatore o utente: la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta
– Professionista (business): la persona fisica o giuridica che
agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo
intermediario
14. Strumenti di tutela del consumatore
• Diritto di recesso
• Garanzia legale di conformità
• Pagamento mediante carte
• Sistemi di risoluzione delle controversie
• Le Autorità indipendenti
• Informare ed informarsi
15. Diritto di recesso
artt. 52 – 59 D. Lgs. 206/2005
Il recesso è la manifestazione di volontà con
cui una delle parti produce lo scioglimento
totale o parziale del rapporto giuridico di
origine contrattuale.
(F. Roselli)
16. • Art. 1373 c.c.:
– Disciplina restrittiva
– Deve essere specificamente previsto dal contratto
– Solo prima dell’esecuzione (salvo che sia contratto ad esecuzione continuata o
periodica)
– Può essere previsto un corrispettivo
• Nel rapporto B2C il professionista ha solitamente maggior forza
contrattuale, quindi:
– Non ha interesse ad inserire nel contratto la facoltà di recesso
– Il consumatore non ha forza contrattuale sufficiente per imporne
l’inserimento
• Nei contratti a distanza aumentano i fattori di rischio per il consumatore
17. • Per tutelare il consumatore gli artt. 52-59 D. Lgs.
206/05 prevedono la facoltà ex lege di recesso
unilaterale dal contratto:
– Titolare del diritto è solo il consumatore
– Solo in caso di contratti a distanza o conclusi fuori dai
locali commerciali
– Comunemente noto anche come diritto di ripensamento o
ius poenitendi
– Da non confondere con prassi commerciali simili nel
contenuto ma frutto di “concessioni” del professionista
18. Come si esercita
• Entro quattordici giorni il consumatore può recedere dal contratto
senza specificarne il motivo e senza pagare penali
• Il consumatore deve inviare al professionista una dichiarazione di
recesso:
– Con qualunque mezzo
– Utilizzando il modulo di recesso secondo il modello previsto
dall’Allegato I parte B al D. Lgs. 206/05
– Oppure in altro modo, purché vi sia una dichiarazione esplicita di
recesso
• Il consumatore deve inviare la comunicazione entro i quattordici
giorni, non importa quando la riceve il professionista
• Il consumatore deve essere in grado di dimostrare di aver inviato la
comunicazione tempestivamente
19. Quattordici giorni da quando?
• Per i servizi: dalla conclusione del contratto
• Per i beni: da quando il consumatore acquisisce il
possesso fisico del bene
• Sono previsti casi specifici
20. Come fa il consumatore a sapere di
avere il diritto di recesso?
• Il professionista ha tenuto a comunicarglielo per
iscritto al momento della conclusione del contratto
• Se non lo fa:
– Incorre in una pratica commerciale scorretta (sanzione
amministrativa)
– Il consumatore può recedere entro un anno dallo scadere
dei 14 giorni
21. Si può sempre esercitare il diritto di
recesso?
• No, poiché la legge (art. 59 D. Lgs. 206/05) prevede
delle esclusioni (es. beni deteriorabili in breve termine, giornali,
riviste, beni confezionati su misura)
• Si tratta di un elenco tassativo di casi
• Anche in questi casi diventa esercitabile se
espressamente previsto dal contratto
22. Conseguenze del recesso
• Il professionista:
– Deve rimborsare al consumatore tutti i pagamenti ricevuti
– Entro 14 giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso
• Il consumatore:
– Deve restituire i beni ricevuti
– Entro 14 giorni da quando ha comunicato di voler recedere
– I costi per la restituzione sono a carico del consumatore
– Se si tratta di servizi deve pagare il corrispettivo per i servizi già ricevuti
• Eventuali contratti accessori (es. finanziamenti) sono risolti di diritto
23. I beni vanno restituiti nella confezione originale?
Possono essere usati prima del recesso?
• Due domande fondamentali, poiché spesso i professionisti cercano di
frodare i consumatori proprio su questo punto
• La legge nulla dice sulla confezione, che quindi può anche non essere
quella originale, che può essere distrutta
• Art. 57 comma 2 D. Lgs. 206/05: il bene può essere usato limitatamente
allo stretto indispensabile per comprenderne la natura, il funzionamento
e le caratteristiche. Per l’uso eccedente il consumatore risponde della
diminuzione del valore.
24. Garanzia legale di conformità
artt. 128-135 D. Lgs. 206/05
• Riguarda i difetti di conformità del bene esistenti al momento della
consegna del bene, anche se si manifestano successivamente
• Ne risponde solo ed esclusivamente il venditore, con diritto di regresso sui
suoi fornitori o sul produttore
• Ha una durata di 24 mesi dalla consegna del bene
• Il consumatore può chiedere:
– La riparazione o la sostituzione del bene senza spese
– Se la riparazione/sostituzione non vengono effettuate in un termine congruo,
non risolvono il problema o provocano gravi disagi riduzione del prezzo o
risoluzione del contratto
25. Tutela in caso di pagamento mediante carte
art. 62 D. Lgs. 206/05
• Nella maggior parte dei casi, nell’e-commerce il pagamento deve o
può essere effettuato tramite carte di debito o di credito
• Molti consumatori temono che il professionista addebiti importi
maggiori del dovuto oppure di essere vittime di phishing
• La legge prevede allora che in caso di addebiti eccessivi o di uso
fraudolento della carta:
– L’istituto emittente deve provvedere a riaccreditare le somme al
consumatore
– L’istituto di credito può addebitare le stesse somme al professionista
26. Sistemi di risoluzione delle controversie
• Ricorso all’Autorità Giudiziaria competente per valore
e territorio (Giudice di Pace o Tribunale)
• Ricorso a sistemi ed organismi di ADR (Alternative
Dispute Resolution):
– Camere di Commercio
– Organismi di mediazione
– Procedure di conciliazione
– Ricorso al Giudice di Pace in via non contenziosa
– Procedure di negoziazione volontaria e paritetica
27. Autorità indipendenti
• Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. Antitrust): www.agcm.it:
– Controllo delle clausole vessatorie ed eventuale azione inibitoria
– Interpello preventivo sulle clausole vessatorie
– Pratiche commerciali scorrette, aggressive e ingannevoli (istruttoria e sanzioni)
– Procedura di segnalazione e reclamo online
• Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): www.ivass.it
– Possibilità di reclamare in caso di comportamenti scorretti delle assicurazioni che permettano
di stipulare polizze online
• Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. Garante Privacy):
www.garanteprivacy.it
– Possibilità di segnalare e denunciare violazioni in materia di protezione dei dati personali
28. Informare ed Informarsi
• Informare:
– Art. 51 D. Lgs. 206/05: prevede i requisiti formali dei
contratti a distanza
– Obblighi informativi precontrattuali e postcontrattuali
– Dal 13 giugno 2014, se il contratto si conclude tramite un
click su un pulsante e l’attivazione prevede l’obbligo di
pagare, deve essere scritto sul pulsante “ordine con
obbligo di pagare”
29. • Informarsi:
– Prima di effettuare acquisti online è bene informarsi
sull’affidabilità del venditore (meglio prevenire)
– Alcuni strumenti utili sono:
• Cercare sul sito le condizioni generali di contratto e leggerle: se non
sono facilmente reperibili è già un cattivo indizio
• Cercare sul sito le informazioni su chi lo gestisce: denominazione,
codice fiscale o partita IVA, iscrizione al registro delle imprese
• Verificare l’iscrizione al registro delle imprese: www.registroimprese.it
• Verificare che la partita i.v.a. sia corretta e attiva:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA
• Verificare i dati di registrazione del sito internet tramite servizi
“whois”:
– Per i domini .it: http://www.nic.it/web-whois
– Per altri domini: http://whois.icann.org/
30. Interventi dell’Autortità Garante della
Concorrenza e del Mercato
• Spesso l’AGCM è stata chiamata a pronunciarsi su pratiche commerciali scorrette
consistenti nell’apporre ostacoli all’esercizio del diritto di recesso.
• Tre casi, a titolo di esempio:
– MSC Crociere S.p.a.: Provvedimento n. 24422/2013 “numerose lacune informative
sono rinvenibili nelle modalità con le quali il professionista rende edotti i consumatori
circa i loro diritti successivi all’acquisto della crociera. Si fa riferimento, in particolare […]
alla informativa resa sulla possibilità di recedere” Sanzione: Euro 150.000,00
– E.M.G. S.r.l. (www.emg-srl.com; www.marygame.it; www.nanolandia.net;
www.bltelefonia.net): Provvedimento n. 23920/2012 “la disciplina del recesso del
consumatore contenuta nelle Condizioni generali di vendita pubblicate nei siti del
professionista suggerisce che lo stesso debba essere motivato e risulta che l’unico motivo
rilevante sia l’errore sull’oggetto del contratto, là dove la disposizione legislativa
sancisce per il consumatore il diritto di recedere senza obbligo di motivazione”
Sanzione: Euro 200.000,00
– Memorypuntoit di Violante Alessandro (www.memorypuntoit.com) : Provvedimento n.
22278/2011 Vengono contestate scorrettezze nell’informativa sul diritto di recesso
(termine errato e spese a carico del consumatore) e pratiche atte ad ostacolarne
l’esercizio (a fronte della restituzione del bene non restituiva i corrispettivi ricevuti)
Sanzione: Euro 27.000,00