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E-commerce
e Tutela del Consumatore
Avv. Marco Vergani
Università degli Studi di Milano-Bicocca, 13 marzo 2015
Il fenomeno
• E-commerce = electronic commerce
• Insieme delle transazioni per la commercializzazione
di beni e servizi realizzate tramite internet
• Non tutti i contratti stipulati online rientrano nell’e-
commerce
I soggetti dell’e-commerce
• Business to Business (B2B)
• Business to Consumer (B2C)
• Consumer to Consumer (C2C)
• Business to Administration (B2A)
• Attenzione: “business” non sono solo le società, ma
qualunque professionista (avvocato, notaio, commercialista,
ecc…).
Fonti normative
• Dal punto di vista normativo transazioni commerciali
online = transazioni commerciali offline
• Codice civile e leggi speciali in materia di obbligazioni e
contratti
• Grande rilevanza avranno le norme sul contratto di
vendita (artt. 1470 ss. c.c.)
• Nei rapporti B2C  importantissimo il D. Lgs. 6
settembre 2005, n. 206, Codice del consumo
Particolarità e nodi problematici
• Manifestazione della volontà (forma e accordo delle parti)
• Passaggio del rischio
• Tempo della stipulazione del contratto
• Luogo della stipulazione del contratto
• Foro competente per le controversie
Manifestazione di volontà
• Forma: generalmente libera, non pone particolari
problemi
• Accordo delle parti: due problemi:
– Identificazione delle parti
– Certezza della provenienza della manifestazione di volontà
• Soluzioni adottate solitamente:
– Registrazione dell’utente per ottenere nome utente e
password
– In realtà l’unico strumento che può fornire certezza legale
è la firma digitale
Passaggio del rischio
• Art. 1510 comma 2 c.c.:
– Con la consegna al vettore da parte del venditore, si
trasferiscono in capo all’acquirente il diritto di
proprietà e il rischio di perimento o smarrimento del
bene
• Rapporti B2C: art. 63 Codice del Consumo
– Il rischio si trasferisce solo con la consegna al
consumatore
– Unica eccezione: quando il vettore sia stato scelto dal
consumatore stesso
Tempo della stipulazione
• Regola generale: art. 1326 comma 1 c.c.
– Il contratto si conclude quando chi ha fatto la
proposta viene a conoscenza dell’accettazione
• Si applica anche all’e-commerce:
– Il contratto si conclude quando il venditore riceve
l’e-mail o il modulo compilato online dal
consumatore
Luogo della stipulazione
• Regola generale: art. 1326 comma 2 c.c.
– Luogo in cui il proponente ha notizia dell’accettazione
• Applicazione problematica nell’e-commerce, poiché
l’accettazione potrebbe essere ricevuta in qualunque parte
del mondo
• Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato tre soluzioni:
– Tesi minoritaria 1: luogo in cui il proponente “scarica” la posta
elettronica contenente il messaggio di accettazione
– Tesi minoritaria 2: luogo in cui è situata la sede del proponente
– Tesi maggioritaria: luogo in cui è situato il server del gestore di
posta elettronica del proponente, o il fornitore dello spazio web
Foro competente per le controversie
• Regole generali:
– Residenza, domicilio o dimora del convenuto (art. 18 c.p.c.)
– Luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in
giudizio (art. 20 c.p.c.)
– Le parti possono, di comune accordo, derogare alla competenza del
giudice (artt. 28 e 29 c.p.c.)
• Solo nei rapporti B2C:
– art. 66-bis D. Lgs. 206/05: competenza inderogabile del giudice del
luogo in cui vi è la residenza o la dimora del consumatore, se sono nel
territorio dello Stato
– art. 33 comma 2 lett. u) D. Lgs. 206/05: la clausola che deroga alla
competenza del giudice del luogo di residenza o dimora del
consumatore si presume vessatoria (e quindi nulla) fino a prova
contraria
Tutela del Consumatore
• Principalmente di derivazione comunitaria:
– Direttiva n. 85/577/CEE: contratti negoziati fuori dai locali
commerciali (D. Lgs. 50/1992)
– Direttiva n. 97/7/CE: contratti a distanza (D. Lgs. 185/1999)
• Successivamente le discipline sono state unificate
– D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo
– Recentissima modifica ad opera del D. Lgs. 21/2014, operativa dal 13 giugno
2014
Attenzione!
• Il D. Lgs. 206/2005 e, in generale, tutte le norme poste a
tutela del consumatore, si applicano solo ed esclusivamente
ai rapporti qualificabili come business to consumer (B2C)
• Per tutti gli altri rapporti sono applicabili le norme di diritto
comune in materia di obbligazioni e contratti:
– artt. 1173 ss. c.c.: obbligazioni
– artt. 1321 ss. c.c.: contratti
– artt. 1470 ss. c.c.: contratto di vendita
– ecc.
Chi è il Consumatore?
• Art. 3 D. Lgs. 206/2005 (Definizioni):
– Consumatore o utente: la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta
– Professionista (business): la persona fisica o giuridica che
agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo
intermediario
Strumenti di tutela del consumatore
• Diritto di recesso
• Garanzia legale di conformità
• Pagamento mediante carte
• Sistemi di risoluzione delle controversie
• Le Autorità indipendenti
• Informare ed informarsi
Diritto di recesso
artt. 52 – 59 D. Lgs. 206/2005
Il recesso è la manifestazione di volontà con
cui una delle parti produce lo scioglimento
totale o parziale del rapporto giuridico di
origine contrattuale.
(F. Roselli)
• Art. 1373 c.c.:
– Disciplina restrittiva
– Deve essere specificamente previsto dal contratto
– Solo prima dell’esecuzione (salvo che sia contratto ad esecuzione continuata o
periodica)
– Può essere previsto un corrispettivo
• Nel rapporto B2C il professionista ha solitamente maggior forza
contrattuale, quindi:
– Non ha interesse ad inserire nel contratto la facoltà di recesso
– Il consumatore non ha forza contrattuale sufficiente per imporne
l’inserimento
• Nei contratti a distanza aumentano i fattori di rischio per il consumatore
• Per tutelare il consumatore gli artt. 52-59 D. Lgs.
206/05 prevedono la facoltà ex lege di recesso
unilaterale dal contratto:
– Titolare del diritto è solo il consumatore
– Solo in caso di contratti a distanza o conclusi fuori dai
locali commerciali
– Comunemente noto anche come diritto di ripensamento o
ius poenitendi
– Da non confondere con prassi commerciali simili nel
contenuto ma frutto di “concessioni” del professionista
Come si esercita
• Entro quattordici giorni il consumatore può recedere dal contratto
senza specificarne il motivo e senza pagare penali
• Il consumatore deve inviare al professionista una dichiarazione di
recesso:
– Con qualunque mezzo
– Utilizzando il modulo di recesso secondo il modello previsto
dall’Allegato I parte B al D. Lgs. 206/05
– Oppure in altro modo, purché vi sia una dichiarazione esplicita di
recesso
• Il consumatore deve inviare la comunicazione entro i quattordici
giorni, non importa quando la riceve il professionista
• Il consumatore deve essere in grado di dimostrare di aver inviato la
comunicazione tempestivamente
Quattordici giorni da quando?
• Per i servizi: dalla conclusione del contratto
• Per i beni: da quando il consumatore acquisisce il
possesso fisico del bene
• Sono previsti casi specifici
Come fa il consumatore a sapere di
avere il diritto di recesso?
• Il professionista ha tenuto a comunicarglielo per
iscritto al momento della conclusione del contratto
• Se non lo fa:
– Incorre in una pratica commerciale scorretta (sanzione
amministrativa)
– Il consumatore può recedere entro un anno dallo scadere
dei 14 giorni
Si può sempre esercitare il diritto di
recesso?
• No, poiché la legge (art. 59 D. Lgs. 206/05) prevede
delle esclusioni (es. beni deteriorabili in breve termine, giornali,
riviste, beni confezionati su misura)
• Si tratta di un elenco tassativo di casi
• Anche in questi casi diventa esercitabile se
espressamente previsto dal contratto
Conseguenze del recesso
• Il professionista:
– Deve rimborsare al consumatore tutti i pagamenti ricevuti
– Entro 14 giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso
• Il consumatore:
– Deve restituire i beni ricevuti
– Entro 14 giorni da quando ha comunicato di voler recedere
– I costi per la restituzione sono a carico del consumatore
– Se si tratta di servizi deve pagare il corrispettivo per i servizi già ricevuti
• Eventuali contratti accessori (es. finanziamenti) sono risolti di diritto
I beni vanno restituiti nella confezione originale?
Possono essere usati prima del recesso?
• Due domande fondamentali, poiché spesso i professionisti cercano di
frodare i consumatori proprio su questo punto
• La legge nulla dice sulla confezione, che quindi può anche non essere
quella originale, che può essere distrutta
• Art. 57 comma 2 D. Lgs. 206/05: il bene può essere usato limitatamente
allo stretto indispensabile per comprenderne la natura, il funzionamento
e le caratteristiche. Per l’uso eccedente il consumatore risponde della
diminuzione del valore.
Garanzia legale di conformità
artt. 128-135 D. Lgs. 206/05
• Riguarda i difetti di conformità del bene esistenti al momento della
consegna del bene, anche se si manifestano successivamente
• Ne risponde solo ed esclusivamente il venditore, con diritto di regresso sui
suoi fornitori o sul produttore
• Ha una durata di 24 mesi dalla consegna del bene
• Il consumatore può chiedere:
– La riparazione o la sostituzione del bene senza spese
– Se la riparazione/sostituzione non vengono effettuate in un termine congruo,
non risolvono il problema o provocano gravi disagi  riduzione del prezzo o
risoluzione del contratto
Tutela in caso di pagamento mediante carte
art. 62 D. Lgs. 206/05
• Nella maggior parte dei casi, nell’e-commerce il pagamento deve o
può essere effettuato tramite carte di debito o di credito
• Molti consumatori temono che il professionista addebiti importi
maggiori del dovuto oppure di essere vittime di phishing
• La legge prevede allora che in caso di addebiti eccessivi o di uso
fraudolento della carta:
– L’istituto emittente deve provvedere a riaccreditare le somme al
consumatore
– L’istituto di credito può addebitare le stesse somme al professionista
Sistemi di risoluzione delle controversie
• Ricorso all’Autorità Giudiziaria competente per valore
e territorio (Giudice di Pace o Tribunale)
• Ricorso a sistemi ed organismi di ADR (Alternative
Dispute Resolution):
– Camere di Commercio
– Organismi di mediazione
– Procedure di conciliazione
– Ricorso al Giudice di Pace in via non contenziosa
– Procedure di negoziazione volontaria e paritetica
Autorità indipendenti
• Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. Antitrust): www.agcm.it:
– Controllo delle clausole vessatorie ed eventuale azione inibitoria
– Interpello preventivo sulle clausole vessatorie
– Pratiche commerciali scorrette, aggressive e ingannevoli (istruttoria e sanzioni)
– Procedura di segnalazione e reclamo online
• Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): www.ivass.it
– Possibilità di reclamare in caso di comportamenti scorretti delle assicurazioni che permettano
di stipulare polizze online
• Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. Garante Privacy):
www.garanteprivacy.it
– Possibilità di segnalare e denunciare violazioni in materia di protezione dei dati personali
Informare ed Informarsi
• Informare:
– Art. 51 D. Lgs. 206/05: prevede i requisiti formali dei
contratti a distanza
– Obblighi informativi precontrattuali e postcontrattuali
– Dal 13 giugno 2014, se il contratto si conclude tramite un
click su un pulsante e l’attivazione prevede l’obbligo di
pagare, deve essere scritto sul pulsante “ordine con
obbligo di pagare”
• Informarsi:
– Prima di effettuare acquisti online è bene informarsi
sull’affidabilità del venditore (meglio prevenire)
– Alcuni strumenti utili sono:
• Cercare sul sito le condizioni generali di contratto e leggerle: se non
sono facilmente reperibili è già un cattivo indizio
• Cercare sul sito le informazioni su chi lo gestisce: denominazione,
codice fiscale o partita IVA, iscrizione al registro delle imprese
• Verificare l’iscrizione al registro delle imprese: www.registroimprese.it
• Verificare che la partita i.v.a. sia corretta e attiva:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA
• Verificare i dati di registrazione del sito internet tramite servizi
“whois”:
– Per i domini .it: http://www.nic.it/web-whois
– Per altri domini: http://whois.icann.org/
Interventi dell’Autortità Garante della
Concorrenza e del Mercato
• Spesso l’AGCM è stata chiamata a pronunciarsi su pratiche commerciali scorrette
consistenti nell’apporre ostacoli all’esercizio del diritto di recesso.
• Tre casi, a titolo di esempio:
– MSC Crociere S.p.a.: Provvedimento n. 24422/2013  “numerose lacune informative
sono rinvenibili nelle modalità con le quali il professionista rende edotti i consumatori
circa i loro diritti successivi all’acquisto della crociera. Si fa riferimento, in particolare […]
alla informativa resa sulla possibilità di recedere”  Sanzione: Euro 150.000,00
– E.M.G. S.r.l. (www.emg-srl.com; www.marygame.it; www.nanolandia.net;
www.bltelefonia.net): Provvedimento n. 23920/2012  “la disciplina del recesso del
consumatore contenuta nelle Condizioni generali di vendita pubblicate nei siti del
professionista suggerisce che lo stesso debba essere motivato e risulta che l’unico motivo
rilevante sia l’errore sull’oggetto del contratto, là dove la disposizione legislativa
sancisce per il consumatore il diritto di recedere senza obbligo di motivazione” 
Sanzione: Euro 200.000,00
– Memorypuntoit di Violante Alessandro (www.memorypuntoit.com) : Provvedimento n.
22278/2011  Vengono contestate scorrettezze nell’informativa sul diritto di recesso
(termine errato e spese a carico del consumatore) e pratiche atte ad ostacolarne
l’esercizio (a fronte della restituzione del bene non restituiva i corrispettivi ricevuti) 
Sanzione: Euro 27.000,00
Alcuni siti “sospetti”
• www.scontodigitale.it
• www.techmania.it
• www.grossoshop.net
• www.leoneteam.com
• www.misterciao.it
• www.ecodomnews.it

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Marco Vergani, E-commerce

  • 1. E-commerce e Tutela del Consumatore Avv. Marco Vergani Università degli Studi di Milano-Bicocca, 13 marzo 2015
  • 2. Il fenomeno • E-commerce = electronic commerce • Insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi realizzate tramite internet • Non tutti i contratti stipulati online rientrano nell’e- commerce
  • 3. I soggetti dell’e-commerce • Business to Business (B2B) • Business to Consumer (B2C) • Consumer to Consumer (C2C) • Business to Administration (B2A) • Attenzione: “business” non sono solo le società, ma qualunque professionista (avvocato, notaio, commercialista, ecc…).
  • 4. Fonti normative • Dal punto di vista normativo transazioni commerciali online = transazioni commerciali offline • Codice civile e leggi speciali in materia di obbligazioni e contratti • Grande rilevanza avranno le norme sul contratto di vendita (artt. 1470 ss. c.c.) • Nei rapporti B2C  importantissimo il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo
  • 5. Particolarità e nodi problematici • Manifestazione della volontà (forma e accordo delle parti) • Passaggio del rischio • Tempo della stipulazione del contratto • Luogo della stipulazione del contratto • Foro competente per le controversie
  • 6. Manifestazione di volontà • Forma: generalmente libera, non pone particolari problemi • Accordo delle parti: due problemi: – Identificazione delle parti – Certezza della provenienza della manifestazione di volontà • Soluzioni adottate solitamente: – Registrazione dell’utente per ottenere nome utente e password – In realtà l’unico strumento che può fornire certezza legale è la firma digitale
  • 7. Passaggio del rischio • Art. 1510 comma 2 c.c.: – Con la consegna al vettore da parte del venditore, si trasferiscono in capo all’acquirente il diritto di proprietà e il rischio di perimento o smarrimento del bene • Rapporti B2C: art. 63 Codice del Consumo – Il rischio si trasferisce solo con la consegna al consumatore – Unica eccezione: quando il vettore sia stato scelto dal consumatore stesso
  • 8. Tempo della stipulazione • Regola generale: art. 1326 comma 1 c.c. – Il contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione • Si applica anche all’e-commerce: – Il contratto si conclude quando il venditore riceve l’e-mail o il modulo compilato online dal consumatore
  • 9. Luogo della stipulazione • Regola generale: art. 1326 comma 2 c.c. – Luogo in cui il proponente ha notizia dell’accettazione • Applicazione problematica nell’e-commerce, poiché l’accettazione potrebbe essere ricevuta in qualunque parte del mondo • Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato tre soluzioni: – Tesi minoritaria 1: luogo in cui il proponente “scarica” la posta elettronica contenente il messaggio di accettazione – Tesi minoritaria 2: luogo in cui è situata la sede del proponente – Tesi maggioritaria: luogo in cui è situato il server del gestore di posta elettronica del proponente, o il fornitore dello spazio web
  • 10. Foro competente per le controversie • Regole generali: – Residenza, domicilio o dimora del convenuto (art. 18 c.p.c.) – Luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.) – Le parti possono, di comune accordo, derogare alla competenza del giudice (artt. 28 e 29 c.p.c.) • Solo nei rapporti B2C: – art. 66-bis D. Lgs. 206/05: competenza inderogabile del giudice del luogo in cui vi è la residenza o la dimora del consumatore, se sono nel territorio dello Stato – art. 33 comma 2 lett. u) D. Lgs. 206/05: la clausola che deroga alla competenza del giudice del luogo di residenza o dimora del consumatore si presume vessatoria (e quindi nulla) fino a prova contraria
  • 11. Tutela del Consumatore • Principalmente di derivazione comunitaria: – Direttiva n. 85/577/CEE: contratti negoziati fuori dai locali commerciali (D. Lgs. 50/1992) – Direttiva n. 97/7/CE: contratti a distanza (D. Lgs. 185/1999) • Successivamente le discipline sono state unificate – D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo – Recentissima modifica ad opera del D. Lgs. 21/2014, operativa dal 13 giugno 2014
  • 12. Attenzione! • Il D. Lgs. 206/2005 e, in generale, tutte le norme poste a tutela del consumatore, si applicano solo ed esclusivamente ai rapporti qualificabili come business to consumer (B2C) • Per tutti gli altri rapporti sono applicabili le norme di diritto comune in materia di obbligazioni e contratti: – artt. 1173 ss. c.c.: obbligazioni – artt. 1321 ss. c.c.: contratti – artt. 1470 ss. c.c.: contratto di vendita – ecc.
  • 13. Chi è il Consumatore? • Art. 3 D. Lgs. 206/2005 (Definizioni): – Consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta – Professionista (business): la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario
  • 14. Strumenti di tutela del consumatore • Diritto di recesso • Garanzia legale di conformità • Pagamento mediante carte • Sistemi di risoluzione delle controversie • Le Autorità indipendenti • Informare ed informarsi
  • 15. Diritto di recesso artt. 52 – 59 D. Lgs. 206/2005 Il recesso è la manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale. (F. Roselli)
  • 16. • Art. 1373 c.c.: – Disciplina restrittiva – Deve essere specificamente previsto dal contratto – Solo prima dell’esecuzione (salvo che sia contratto ad esecuzione continuata o periodica) – Può essere previsto un corrispettivo • Nel rapporto B2C il professionista ha solitamente maggior forza contrattuale, quindi: – Non ha interesse ad inserire nel contratto la facoltà di recesso – Il consumatore non ha forza contrattuale sufficiente per imporne l’inserimento • Nei contratti a distanza aumentano i fattori di rischio per il consumatore
  • 17. • Per tutelare il consumatore gli artt. 52-59 D. Lgs. 206/05 prevedono la facoltà ex lege di recesso unilaterale dal contratto: – Titolare del diritto è solo il consumatore – Solo in caso di contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali – Comunemente noto anche come diritto di ripensamento o ius poenitendi – Da non confondere con prassi commerciali simili nel contenuto ma frutto di “concessioni” del professionista
  • 18. Come si esercita • Entro quattordici giorni il consumatore può recedere dal contratto senza specificarne il motivo e senza pagare penali • Il consumatore deve inviare al professionista una dichiarazione di recesso: – Con qualunque mezzo – Utilizzando il modulo di recesso secondo il modello previsto dall’Allegato I parte B al D. Lgs. 206/05 – Oppure in altro modo, purché vi sia una dichiarazione esplicita di recesso • Il consumatore deve inviare la comunicazione entro i quattordici giorni, non importa quando la riceve il professionista • Il consumatore deve essere in grado di dimostrare di aver inviato la comunicazione tempestivamente
  • 19. Quattordici giorni da quando? • Per i servizi: dalla conclusione del contratto • Per i beni: da quando il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene • Sono previsti casi specifici
  • 20. Come fa il consumatore a sapere di avere il diritto di recesso? • Il professionista ha tenuto a comunicarglielo per iscritto al momento della conclusione del contratto • Se non lo fa: – Incorre in una pratica commerciale scorretta (sanzione amministrativa) – Il consumatore può recedere entro un anno dallo scadere dei 14 giorni
  • 21. Si può sempre esercitare il diritto di recesso? • No, poiché la legge (art. 59 D. Lgs. 206/05) prevede delle esclusioni (es. beni deteriorabili in breve termine, giornali, riviste, beni confezionati su misura) • Si tratta di un elenco tassativo di casi • Anche in questi casi diventa esercitabile se espressamente previsto dal contratto
  • 22. Conseguenze del recesso • Il professionista: – Deve rimborsare al consumatore tutti i pagamenti ricevuti – Entro 14 giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso • Il consumatore: – Deve restituire i beni ricevuti – Entro 14 giorni da quando ha comunicato di voler recedere – I costi per la restituzione sono a carico del consumatore – Se si tratta di servizi deve pagare il corrispettivo per i servizi già ricevuti • Eventuali contratti accessori (es. finanziamenti) sono risolti di diritto
  • 23. I beni vanno restituiti nella confezione originale? Possono essere usati prima del recesso? • Due domande fondamentali, poiché spesso i professionisti cercano di frodare i consumatori proprio su questo punto • La legge nulla dice sulla confezione, che quindi può anche non essere quella originale, che può essere distrutta • Art. 57 comma 2 D. Lgs. 206/05: il bene può essere usato limitatamente allo stretto indispensabile per comprenderne la natura, il funzionamento e le caratteristiche. Per l’uso eccedente il consumatore risponde della diminuzione del valore.
  • 24. Garanzia legale di conformità artt. 128-135 D. Lgs. 206/05 • Riguarda i difetti di conformità del bene esistenti al momento della consegna del bene, anche se si manifestano successivamente • Ne risponde solo ed esclusivamente il venditore, con diritto di regresso sui suoi fornitori o sul produttore • Ha una durata di 24 mesi dalla consegna del bene • Il consumatore può chiedere: – La riparazione o la sostituzione del bene senza spese – Se la riparazione/sostituzione non vengono effettuate in un termine congruo, non risolvono il problema o provocano gravi disagi  riduzione del prezzo o risoluzione del contratto
  • 25. Tutela in caso di pagamento mediante carte art. 62 D. Lgs. 206/05 • Nella maggior parte dei casi, nell’e-commerce il pagamento deve o può essere effettuato tramite carte di debito o di credito • Molti consumatori temono che il professionista addebiti importi maggiori del dovuto oppure di essere vittime di phishing • La legge prevede allora che in caso di addebiti eccessivi o di uso fraudolento della carta: – L’istituto emittente deve provvedere a riaccreditare le somme al consumatore – L’istituto di credito può addebitare le stesse somme al professionista
  • 26. Sistemi di risoluzione delle controversie • Ricorso all’Autorità Giudiziaria competente per valore e territorio (Giudice di Pace o Tribunale) • Ricorso a sistemi ed organismi di ADR (Alternative Dispute Resolution): – Camere di Commercio – Organismi di mediazione – Procedure di conciliazione – Ricorso al Giudice di Pace in via non contenziosa – Procedure di negoziazione volontaria e paritetica
  • 27. Autorità indipendenti • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. Antitrust): www.agcm.it: – Controllo delle clausole vessatorie ed eventuale azione inibitoria – Interpello preventivo sulle clausole vessatorie – Pratiche commerciali scorrette, aggressive e ingannevoli (istruttoria e sanzioni) – Procedura di segnalazione e reclamo online • Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): www.ivass.it – Possibilità di reclamare in caso di comportamenti scorretti delle assicurazioni che permettano di stipulare polizze online • Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. Garante Privacy): www.garanteprivacy.it – Possibilità di segnalare e denunciare violazioni in materia di protezione dei dati personali
  • 28. Informare ed Informarsi • Informare: – Art. 51 D. Lgs. 206/05: prevede i requisiti formali dei contratti a distanza – Obblighi informativi precontrattuali e postcontrattuali – Dal 13 giugno 2014, se il contratto si conclude tramite un click su un pulsante e l’attivazione prevede l’obbligo di pagare, deve essere scritto sul pulsante “ordine con obbligo di pagare”
  • 29. • Informarsi: – Prima di effettuare acquisti online è bene informarsi sull’affidabilità del venditore (meglio prevenire) – Alcuni strumenti utili sono: • Cercare sul sito le condizioni generali di contratto e leggerle: se non sono facilmente reperibili è già un cattivo indizio • Cercare sul sito le informazioni su chi lo gestisce: denominazione, codice fiscale o partita IVA, iscrizione al registro delle imprese • Verificare l’iscrizione al registro delle imprese: www.registroimprese.it • Verificare che la partita i.v.a. sia corretta e attiva: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA • Verificare i dati di registrazione del sito internet tramite servizi “whois”: – Per i domini .it: http://www.nic.it/web-whois – Per altri domini: http://whois.icann.org/
  • 30. Interventi dell’Autortità Garante della Concorrenza e del Mercato • Spesso l’AGCM è stata chiamata a pronunciarsi su pratiche commerciali scorrette consistenti nell’apporre ostacoli all’esercizio del diritto di recesso. • Tre casi, a titolo di esempio: – MSC Crociere S.p.a.: Provvedimento n. 24422/2013  “numerose lacune informative sono rinvenibili nelle modalità con le quali il professionista rende edotti i consumatori circa i loro diritti successivi all’acquisto della crociera. Si fa riferimento, in particolare […] alla informativa resa sulla possibilità di recedere”  Sanzione: Euro 150.000,00 – E.M.G. S.r.l. (www.emg-srl.com; www.marygame.it; www.nanolandia.net; www.bltelefonia.net): Provvedimento n. 23920/2012  “la disciplina del recesso del consumatore contenuta nelle Condizioni generali di vendita pubblicate nei siti del professionista suggerisce che lo stesso debba essere motivato e risulta che l’unico motivo rilevante sia l’errore sull’oggetto del contratto, là dove la disposizione legislativa sancisce per il consumatore il diritto di recedere senza obbligo di motivazione”  Sanzione: Euro 200.000,00 – Memorypuntoit di Violante Alessandro (www.memorypuntoit.com) : Provvedimento n. 22278/2011  Vengono contestate scorrettezze nell’informativa sul diritto di recesso (termine errato e spese a carico del consumatore) e pratiche atte ad ostacolarne l’esercizio (a fronte della restituzione del bene non restituiva i corrispettivi ricevuti)  Sanzione: Euro 27.000,00
  • 31. Alcuni siti “sospetti” • www.scontodigitale.it • www.techmania.it • www.grossoshop.net • www.leoneteam.com • www.misterciao.it • www.ecodomnews.it