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Bewiesener
GOLPE VON GESAETZT 219
VON 22/12/2017
IN
Italia
Um zu beweisen werden
nicht jeden Artikel
ueberssaetzt aber
werden schematisch
genannt, wobei mit
uebersaetzern kann auch
einfach sein
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
Allgemenei Erklaerungen der Menschenrechten :
Artikel 1
Jeden Mensch ist frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Er ist mit Vernunft und Gewissen begabt und soll mit einandern
zum Geiste der Brüderlichkeitbegegnen.
Artikel 2°
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten
Rechte und Freiheiten,ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache,Religion, politischer
oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft,
Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
Deswegen Hierher wird angenommen dass :
Die Rechten sind hier ienzudenken dass die Ethnischer
natuerliche Ursprueng gibt die Rechten um in eigenen Land
durch dieser Erklaerungen zu unterschieden.
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten
Rechte und Freiheiten,ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach
Rasse ist nicht als Ethnie erklaert weil RASSE KONZEPT
VON EINEM DISCIPLINIERTEN IST DAMIT jeden Gedanken , der nicht
ZU IHM DISCIPLINIERT laesst, ALS UNTERSCHIEDLICHE RASSE
EINGENOMMEN WIRD.
Das bedeutet dass RASSE GRUENDSAETZLICH MENTALISCHE
DISKRIEMINIERUNG IST.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
Costituzione Italia:
Artikel 1
L'Italia ist eine democratsiche Republick aus Arbeiten
Begruendet.
L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranita` appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
Die Souvranitaet gehoert zum Volk, der nur innerhalb die Formen
Und Abgrenzungen der Costituzione Italia ausfuehrt.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
Artikel 2°
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita`,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarieta` politica, economica e sociale.
Die Republick annerkennt und buergt nicht ZU BERUEHEN
Menschenrechten; zum Einziger _in und auch zur sozialien
Einbildungen in der er oder sie die eigene Personalitaet
Ausdruckt, und fragt die Verpflichtungenerfuhllungen,
die nicht aufzuschieben ist, von solidarische politische,
wirtsschaftliche sozialische Anspruechen, an.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
Deswegen Hierher wird angenommen dass :
Der Einiziger oder _in, kann denken wie er will, nun als er
oder sie MEINT und oder ALS TAT AUSFUEHRT, darf gebremmst
Werden.
ZWINGUNG ZU ABSCHRAENKUNG der Rechten Verpflichtungen ohne
Erdish materiell bewiesen TAT, ist es nicht AUSZUFUEHREN
und als TAT zu beweisen.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
Damit man versethen kann WIESO EIN GOLPE MIT GESAETZT 219 VON
22/12/2017 AUSGEFUEHRT WORDEN WAR, man soll die folgende
Gesaetzten lernen, wobei OHNE Costituzione Italia und OHNE
All.Erkl.der Menschenrechten ist vollig nicht AUSZUFUEHRBAR.
In Italia sind nach Costituzione Italia wichtiger
Gesaetztsbuechern zu kennen:
Codici penali procedura ed codice stesso
StrafenRecht Gesaetzen und
wie auszufuehren die Gesaetzen sind
Codici civili procedura ed codice stesso
Zivilrecht das geliche
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
LEGGE 219 DEL 22/12/2017 IST deutlich beweisen UNGERECHTE weil:
ARTIKEL 1:
Consenso informato
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignita' e
all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun
trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se
privo del consenso libero e informato della persona interessata,
tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
LEGGE 219 DEL 22/12/2017 IST deutlich beweisen UNGERECHTE weil:
ARTIKEL 1:
Selbstgewusst Einverstaendigen
1.diese Gesetzt, in Verantwortung zu Gruendgesaetzen
von Costituzione Italia insbesonders Artikeln 2°,13, 32
und Artikeln 1, 2°, 3 von Europeische Erklaerungen der
Grundsrechten der Europeische Union, mundschaft vor dass
Rechten zur Leben, zur Gesundheit, zur Dignitaet und zur
Entscheidungsselbststaendigkeit der Person und
Staatsbegruendet dass nicht Gesundahietsbehandlngen
ohne freie und nach zur Kenntnissen gebrachte
BetreffendepersonsErlabniss, ausserhalb nach GESAETZT
ERLAUBTE ZUSTANDEN, nicht anzufangen und/oder
Weiterzubetrieben sind.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
LEGGE 219 DEL 22/12/2017 IST deutlich beweisen UNGERECHTE weil:
ARTIKEL 1:
Selbstgewusst Einverstaendigen
1.diese Gesetzt, in Verantwortung zu Gruendgesaetzen
von Costituzione Italia insbesonders Artikeln 2°,13, 32
und Artikeln 1, 2°, 3 von Europeische Erklaerungen der
Grundsrechten der Europeische Union, mundschaft vor dass
Rechten zur Leben, zur Gesundheit, zur Dignitaet und zur
Entscheidungsselbststaendigkeit der Person und
Staatsbegruendet dass nicht Gesundahietsbehandlngen
ohne freie und nach zur Kenntnissen gebrachte
BetreffendepersonsErlabniss, ausserhalb nach GESAETZT
ERLAUBTE ZUSTANDEN, nicht anzufangen und/oder
Weiterzubetrieben sind.
Rote FEHLERN meldungen
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
IN diesem Ertsem Artikel SIND ZWEI nicht
ERLAUBTE FEHLERN EINGETRAGEN:
1) ANSTATT Rechten und Verpflichtungen der All.Erkl.
der Menschenrechten sind Grundsgesaetnen der
Europeische Union EINGETRAGEN, und das ist Gesaetzlich
Volig verboten, WENN ZUSAMMENHANG nur zu Artikel 2° UND
NICHT zu artikel 1 komma 1 der Costituzione Italia
Entspriecht, weil democratische Republick entspricht zu
Republick die vollig entspriecht Rechten und Verpflichtungen
Der All. Erkl.der Menschenrechten.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
IN diesem Ertsem Artikel SIND ZWEI nicht
ERLAUBTE FEHLERN EINGETRAGEN:
2) WO ANTI die oberbeschriebene Rechten und Verpflichtungen
MAN MIT 'ausserhalb nach GESAETZTERLAUBTE ZUSTANDEN '
DEUTLICH STOESST .
UND NOCH SCHLIMMER WIRD DANACH MIT KOMMA 5 ERKLAERT:
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
IN:
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in
tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi
accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico
per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha,
inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse
forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca
comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente
legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione
artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione,
su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti
sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al
paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze
di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione
di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di
assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il
paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca
e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo
sanitario elettronico.
FAENGT MIT jede Person DIE FAEHIG IST.....
FEHLER meldungen
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
IN:
FAENGT MIT jede Person DIE FAEHIG IST..... VERTOSST ANTI
Artikel 1 und 2° der All. Erkl.der Menschenrechten
UND ANTi Artikel 1 komma 1 der Costituzione Italia
FEHLER meldungen
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
IN:
FAENGT MIT jede Person DIE FAEHIG IST..... VERTOSST ANTI
Artikel 1 und 2° der All. Erkl.der Menschenrechten
UND ANTi Artikel 1 komma 1 der Costituzione Italia
Aber koenne zwei ausnahmen sein:
1) ein person die nicht mehr isst und konsquent geht zu
sterben, da beweisst ist dass EINE PSYCOLOGISCHE UND
/ODER PSYCHIATRISCHE BEHANDLUNG DIE Zustaenden
VERSCHLECHTET , ist nur mit Flebo der Mensch zu nicht
UNTERNUTRITION zu bringen.
2°) Ein Mensch will nicht Obbiettare anti DISCRIMINAZIONE
MENTALE und in nicht VON PSYCHITRISCHE UND/ODER
PSYCOLOGISCHE BEHANDLUNGSZWINGUNG unterschreibt und mit
Fingerdrueck bewrtet vor von seinem freier Wille
Rechtsanwalt dass er
MIT PSYCHIATRISCHE UND/ODER PSYCOLOGISCHE BEHANDLUNG
EINVERSTANDEN.
FEHLER meldungen
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
Ausserhalb diese zwei einzigen punkten ist 100% bewiesen dass
IN:
FAENGT MIT jede Person DIE FAEHIG IST..... VERTOSST ANTI
Artikel 1 und 2° der All. Erkl.der Menschenrechten
UND ANTi Artikel 1 komma 1 der Costituzione Italia
FEHLER meldungen
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
WIESO DER GOLPE HATTEN SIE DURCHFUEHRT WOBEI moeglich es war
Auch in der GESETZT 219 VON 22/12/2017 nicht UNGERECHT
AUSZUFUEHREN, weil moeglich ist nach artikeln von
Zivilrecht codici civili
Und
Strafenrecht codici penali
nach ohne FEHLER auszufuehren moeglich nicht
ZU GEZWUNGENER ANWALTSCHAFT.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
Wie ist mit
Zivilrecht codici civili
Und
Strafenrecht codici penali
Aber nur wenn nach Costituzione Italia ausgefuehrt werden
Zu nicht ZWINGBARE ANWALTSCHAFT
UND/ODER PSYCOLOGISCHE/PSYCHIATRISCHE
ZWINGBARE BEHANDLUNG
auch in der
Gesetzt 219 von 22/12/2017
Einkoemmen?
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass
norme di attuazione di codici civili Zivilrecht
In der ist vorgeschrieben:
Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass
norme di attuazione di codici civili Zivilrecht
In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin
Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen,
Sind:
1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri
Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau
Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt.
Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass
norme di attuazione di codici civili Zivilrecht
In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin
Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen,
Sind:
1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri
Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau
Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt.
Es bedeutet dass in Gerichtshoefen fuer Bereichen entsprechend Artikeln:
Art. 419 c.c. (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori)
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico.
Der erlaubt nur mit Artikel 13 von Disposizioni attuative di cpc:
<<Art. 13 - Albo dei consulenti tecnici
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [c.p.c. 61].
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4.
agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.
Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass
norme di attuazione di codici civili Zivilrecht
In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin
Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen,
Sind:
1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri
Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau
Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt.
Es bedeutet dass in Gerichtshoefen fuer Bereichen entsprechend Artikeln:
Art. 419 c.c. Erklaert dass den Mensch von Richter untersucht wird ( nach Costitituzione
Italia entspriecht dass den Mensch ist der einzige der um Abgrenzungen seines Rechten
und verpflichtungen wenn nicht bewiesene SCHWERE TAT ALS bewiesen TAETER
entstehen, entschieden darf <==> artikel 1 komma 1 und artikel 2° Cost.Italia ) nur als der
Mensche selbst das angefragt hat.
Aber auch moeglich ist wenn jedemand nicht sich umbringen moechte, (das ist nicht
verboten, wobei ist es SELBSTUMBRINGUNSEINFUEHRUNG verboten), und zu wenig
gegessen hat damit nicht mehr fuer sich selbst entschieden kann. Dann auch wenn nicht
ZU GEZWUNGENE PSYCOLOGISCHE_PSYCHIATRISCHE TERAPIEN UND /ODER ZU
GEZWUNGEN ANWALTSSCHAFT UND/ODER GEZWUNGENE Rechten_Verpflichtungen_
ABGRENZUNG, kann aber zu Flebosernaerungen eingebracht werden.
Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass
norme di attuazione di codici civili Zivilrecht
In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin
Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen,
Sind:
1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri
Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau
Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt.
Es bedeutet dass in Gerichtshoefen fuer Bereichen entsprechend Artikeln:
(Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori)
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico.
JEDER ANDERE FALL IST Grundseatzlich ANTI Costituzione Italia
FALLS DER RiCHTER OHNE Fachberater nach artikel 13 disposizioni attuative cpc
OHNE schriftliche ed unterschrifliche Erlaubnisse des Mensch ENTSCHIEDEN WIRD,
IST DER RICHTER bewiesenen TAETER VON beweiesene TAT ANTI Costituzione Italia.
FALLS MIT FACHBERATER ANTI schrieftliche unterschreftliche selbstEntscheidungen
des Mensch ENTSCHIEDEN WIRD ist bewiesenen TAT in jedem Zustand, aber der
Richter kann anti Wille des Mensch NutritionenFlebo mit zwingungen befehlen.
Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass
norme di attuazione di codici civili Zivilrecht
In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin
Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen,
Sind:
1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri
Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau
Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt.
FALL IN DEM DER RICHTER ANTI Artikel 13 der disposizioni
attuative di cpc WAEHLT:
A) NIMMT ALS medico chirurgo EIN PSYCHIATER/IN UND/ODER
PSYCOLOGEN/IN, ist es bewiesenen TAT weil:
A1) Es ist erlaubt dass ein Mesch der Diplomarbeit in medizine
eingereicht hat und Sttaatsprufung in medizine Chirurghie und
Odontoiatrie erreicht hat, auch STUDIEN in PSYCHIATRIE
UND/ODER PSYCOLOGE EINGEREICHT HAT, aber nicht DIESEN STUDIEN
SIND um medico chirurgo Fachberater ERLAUBT.
Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass
norme di attuazione di codici civili Zivilrecht
In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin
Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen,
Sind:
1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri
Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau
Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt.
A1) Es ist erlaubt dass ein Mesch der Diplomarbeit in medizine
eingereicht hat und Sttaatsprufung in medizine Chirurghie und
Odontoiatrie erreicht hat, auch STUDIEN in PSYCHIATRIE
UND/ODER PSYCOLOGE EINGEREICHT HAT, aber nicht DIESEN STUDIEN
SIND um medico chirurgo Fachberater ERLAUBT.
Er darf aber nur ohne ZWINGUNG als medico_chirurgo PSYCOFARMA
verschrieben, aber vollig Verboten DASS ER ZWINGT jedemand ZU
ABGRENZUNG seines Rechten Verpflichtungen Costituzione Italia.
A2°) um Fachberater zu sein man darf nur medico_chirurgo und
nicht PSYCOLOGE UND/ODER PSYCHIATER unterschrieben.
Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass
norme di attuazione di codici civili Zivilrecht
In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin
Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen,
Sind:
1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri
Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau
Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt.
A1) Es ist erlaubt dass ein Mesch der Diplomarbeit in medizine
eingereicht hat und Sttaatsprufung in medizine Chirurghie und
Odontoiatrie erreicht hat, auch STUDIEN in PSYCHIATRIE
UND/ODER PSYCOLOGE EINGEREICHT HAT, aber nicht DIESEN STUDIEN
SIND um medico chirurgo Fachberater ERLAUBT.
Er darf aber nur ohne ZWINGUNG als medico_chirurgo PSYCOFARMA
verschrieben, aber vollig Verboten DASS ER ZWINGT jedemand ZU
ABGRENZUNG seines Rechten Verpflichtungen Costituzione Italia.
A2°) um Fachberater zu sein man darf nur medico_chirurgo und
nicht PSYCOLOGE UND/ODER PSYCHIATER unterschrieben.
Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass
norme di attuazione di codici civili Zivilrecht
In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin
Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen,
Sind:
1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri
Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau
Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt.
A1) Es ist erlaubt dass ein Mesch der Diplomarbeit in medizine
eingereicht hat und Sttaatsprufung in medizine Chirurghie und
Odontoiatrie erreicht hat, auch STUDIEN in PSYCHIATRIE
UND/ODER PSYCOLOGE EINGEREICHT HAT, aber nicht DIESEN STUDIEN
SIND um medico chirurgo Fachberater ERLAUBT.
Er darf aber nur ohne ZWINGUNG als medico_chirurgo PSYCOFARMA
verschrieben, aber vollig Verboten DASS ER ZWINGT jedemand ZU
ABGRENZUNG seines Rechten Verpflichtungen Costituzione Italia.
A2°) um Fachberater zu sein man darf nur medico_chirurgo und
nicht PSYCOLOGE UND/ODER PSYCHIATER unterschrieben.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
LEGGE 219 DEL 22/12/2017 IST deutlich beweisen UNGERECHTE weil:
ARTIKEL 3
Minori e incapaci
1. La persona minore di eta' o incapace ha diritto alla
valorizzazione delle proprie capacita' di comprensione e di
decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute
in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle condizioni
di esprimere la sua volonta'.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e'
espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o
dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in
relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita', e avendo come
scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel
pieno rispetto della sua dignita'.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi
dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal
tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la
tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno
rispetto della sua dignita'.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
LEGGE 219 DEL 22/12/2017 IST deutlich beweisen UNGERECHTE weil:
ARTIKEL 3
Minori e incapaci
1. La persona minore di eta' o incapace ha diritto alla
valorizzazione delle proprie capacita' di comprensione e di
decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute
in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle condizioni
di esprimere la sua volonta'.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e'
espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o
dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in
relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita', e avendo come
scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel
pieno rispetto della sua dignita'.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi
dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal
tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la
tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno
rispetto della sua dignita'.
Rote FEHLERN meldungen
Rote FEHLERN meldungen
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
4. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso
dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato
nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda
l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche
dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo
conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di
capacita' di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona
interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in
assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui
all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore
rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano
appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare
su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei
soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del
medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
4. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso
dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato
nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda
l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche
dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo
conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di
capacita' di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona
interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in
assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui
all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore
rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano
appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare
su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei
soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del
medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
Rote FEHLERN meldungen
Rote FEHLERN meldungen
Hauptsgruenden um zu
bewiesen sind:
Jede rote FEHLER meldungen ist bewiesene TAT IN JEDEM ZUSTAND
IN DEM :
IST EINE ZWINGUNG ZU Rechten und Verpflichtungen BEGRENZUNG
DIE NICHT von person die NICHT sich selbstentschiedet hat UM
EINE THERAPIE UND/ODER ANWALTSCHAFT
schrieftlich und unterschrieftlich EINZUNEHMEN hat.
Die einzige zwingung erlaubt ist wenn bewiesen worden ist dass
Die person nicht ALLERGIE UND/ODER andere krankheiten die
Die nutritionsflebo GEFAEHRLICH IN seine Gesundsheits machen
Koennen, ist zu nutritionsflebo in Bereich zu sehr kraefting
Unterwiegen des Mensch. Und auch in dieser fall wie in der
FAELLEN DER MENTALISCHE DISKRIMINIERUNG sind nicht in Archivien
Die nicht von Obere niveua des Ordini eintragbaren.
In der vortellung der Mensch in Krankenhaeusern sind nicht
EINZUTRAGEN.
Bewiesener
GOLPE VON GESAETZT 219 VON 22/12/2017
IN
Italia
Ist wie hierher folgend bewiesen worden
ist:
Mein FALL MIT GEZWUNGEN ANWALTSCHAFT
Ist genugend weil in 02.2016 HATTEN
DIEBEN SICH ENTSCHIEDET DAMIT ich ZU
GEZWUNGENE ANWALTSCHAFT GEZWUNGEN WORDEN
MUESSTE. Siehe beschriebende von mir
klagen die ich selbst unterschrieben
und mit rechtem Finger gedruckt habe,
Damit vollig klar es wird.
Als unterschrift und gestempeltet:
Als unterschrift und gestempeltet:
Wie koennte die Gesetzt nach
Costituzione Italia besser
geschrieben sein:
Artikel 1 komma 1:
Ersetzen in: <<... interessata, tranne che nei
casi espressamente previsti dalla legge.>> mit:
<<...interessat, tranne nei casi che predisposti
di Leggi che coincidenti con nutrizione forzata
tramite flebo, se ed solo se accertata non
PERICOLOSITA' DI SALUTE, ed se ed solo il peso
corporeo è sceso oltre il limite di minima
Sopravvivenza. Da cui ogni restringere di diritti
Doveri è permesso se ed solo se con dimostrati
REATI ed restrizioni di spazio solo per GRAVI REATI,
In ogni caso non riguardanti il campo della sanità
Dal momento che si è dimostrati imputati>>.
Als unterschrift und gestempeltet:
Wie koennte die Gesetzt nach
Costituzione Italia besser
geschrieben sein:
Artikel 3:
Ersetzen in: titolo << minorenni ed incapaci >> mit:
<<minorenni ed autosceltisi Incapaci>>.
Komma 1 wird anfangen:
<autosceltisi incapaci, sono coloro che dimostratosi
non VENENDO FORZATI IN ALCUNA MANIERA, scelgono di
delegare spontaneo ed senza alcn tipo di DISCRIMINAZIONE
Parte degli loro scegliere ad chi offre prestare
lavorativo completo gratuito ed non ad SCOPO DI LUCRO
ne ANCHE INDIRETTO. L'autoscegliersi ha luogo difronte
Ad Dott. Magistrato con minimo due famigliari di genia,
Ed minimo quattro persone, tra cui minimo un Dott.Avv.od
Dott.essa Avv. scelte per scritto segreto da
L'autosceltosi od autosceltasi incapace in
Circostanze precdenti ed che tenuto conservato
Da Tribunali di distinti livelli, minimo 6 livelli,
Consegnati dalla persona stessa in assenza DI
POSSIBILI ESTORSIONI.>>
Als unterschrift und gestempeltet:
Folgend die Artikeln von
Unterschiedliche
GAESETZ Gesetzen gesetzen:
402
L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di
questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l’esercizio della patria potestà o della
tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio, ovvero di
nominare un tutore a norma dell’art. 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della patria potestà, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare
eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
404
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal
giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (1).
405
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di
sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo (1), su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406 (2).
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa
esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.
Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione
o dell’inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona
interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio (3). Può procedere alla nomina di un amministratore di
sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del
beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il
beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale
e sociale del beneficiario (4).
Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio
prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice
tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito
registro.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni,
all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo
determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello
eventuale di proroga.
408
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità,
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi (1), il giudice tutelare può
designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il
coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente (2), il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella,
il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in
carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può
chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui
legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare,
competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.
406
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario,
anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca
dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a
conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a
proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
407
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le
ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del
coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel
luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della
persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
411 cc
Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I
provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente
entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui
stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che
determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al
beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette
disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal
beneficiario direttamente.
409
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza
necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria
vita quotidiana.
410
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (1).
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in
caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto (2), di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire
l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo
406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in
cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
414. Persone che possono essere interdette.
Il maggiore di età [art 2 c.c.] e il minore emancipato [art. 390 c.c.], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li
rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [art. 40 disp. att. c.c.; art. 712 c.p.c.] quando ciò è necessario per
assicurare la loro adeguata protezione (2).
413 articolo c.c.
Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono
che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione
dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando
questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere
giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione
di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di
interdizione o di inabilitazione.
412 cc
Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o
ai poteri conferitigli dal giudice (1), possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del
beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli
atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce
l’amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione
all’amministrazione di sostegno.
415 cc
Il maggiore di età infermo di mente (1), lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti (2),
espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione
sufficiente (3), salva l’applicazione dell’art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi (4).
416cc
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha
effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore.
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo
414 sono inserite le seguenti parole:
“Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale”.”
417cc
L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente (1), dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal
pubblico ministero (2).
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non
può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
418cc (Poteri dell'autorità giudiziaria)
Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico
ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa
l'istruttoria necessaria.
Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il
giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice
competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo
405.
Art. 419 c.c. (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori)
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico.
Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o
inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore
provvisorio all'inabilitando.
Art. 422 c.c. (Cessazione del tutore e del curatore provvisorio)
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio
rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.
201. Consulente tecnico di parte.
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [c.p.c. 191], assegna alle parti un termine entro il quale possono
nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa
all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con
l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche [c.p.c. 197].
Articolo 191
Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra
successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.
194. Attività del consulente.
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore [c.p.c. 197, 219, 259]; compie, anche fuori della
circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone [c.p.c. 260].
Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi
[c.p.c. 261].
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in
persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce,
osservazioni e istanze [disp. att. c.p.c. 92].
Art. 197 c.p.c. Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio.
Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad
esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo
dei difensori.
Art. 13 disp. att. c.p.c. Albo dei consulenti tecnici .
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [61 c.p.c.].
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola;
5. bancaria; 6. assicurativa.
Testo modificato
Consulente tecnico
1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più
consulenti di particolare competenza tecnica.
2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del
disposizioni di attuazione al presente codice.
Art. 132 c.p.p. Accompagnamento coattivo dell'imputato.
1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di
condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto
previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere
trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Art. 133 c.p.p. Accompagnamento coattivo di altre persone.
1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il
custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo,
giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a
pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata
comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
Art. 132 c.p.p. Accompagnamento coattivo dell'imputato.
1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di
condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto
previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere
trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Art. 133 c.p.p. Accompagnamento coattivo di altre persone.
1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il
custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo,
giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a
pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata
comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
Art. 220 c.p.p. Oggetto della perizia.
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire
l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le
qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. ( indipendenti implica non non dipendenti pero' nella
dipendenza, valgasi che connesso al Codice Deontologico di medici chirurghi odontoiatri ove
è Vietato in ogni maniera l'intervento medico non desiderato dal paziente)
Art. 221 c.p.p. Nomina del perito.
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella
specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro
perito.
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità
ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.
Art. 220 c.p.p. Oggetto della perizia.
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire
l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le
qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. ( indipendenti implica non non dipendenti pero' nella
dipendenza, valgasi che connesso al Codice Deontologico di medici chirurghi odontoiatri ove
è Vietato in ogni maniera l'intervento medico non desiderato dal paziente)
Art. 224 c.p.p. Provvedimenti del giudice.
1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione
dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame
del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.
Art. 223 c.p.p. Astensione e ricusazione del perito.
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del
medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento
dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio
parere.
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
Art. 222 c.p.p. Incapacità e incompatibilità del perito.
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di
un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di
testimone o di interprete;
e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
Art. 224-bis c.p.p. Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla
libertà personale.
1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà
personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del
DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne
dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:
a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile
per la prova dei fatti;
d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento
coattivo ai sensi del comma 6;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.
3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre
giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono
mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono
provocare sofferenze di non lieve entità.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di
risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il
giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo,
rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di
coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.
Art. 225 c.p.p. Nomina del consulente tecnico.
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non
superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere
da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).
Art. 220 c.p.p. Oggetto della perizia.
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire
l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le
qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. ( indipendenti implica non non dipendenti pero' nella
dipendenza, valgasi che connesso al Codice Deontologico di medici chirurghi odontoiatri ove
è Vietato in ogni maniera l'intervento medico non desiderato dal paziente)
Articolo 227. 1. Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il perito procede immediatamente ai necessari
accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre
novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perchè ne venga data comunicazione alla parti e
ai consulenti tecnici.
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta
motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti,
anche se prorogato, non può superare i sei mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a
presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
Articolo 226. 1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 22
e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione:
“consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio
ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”.
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
Testo precedente
Accertamenti tecnici non ripetibili
1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il
pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno,
dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di
partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente
probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere
utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le
condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non
possono essere utilizzati nel dibattimento.
03.08.2017
Testo modificato
Accertamenti tecnici non ripetibili
1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il
pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno,
dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di
partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente
probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere
utilmente compiuti.
4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio
non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.
5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, Se il pubblico ministero, malgrado
l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del
comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento
Art. 232 c.p.p. Liquidazione del compenso al perito.
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Art. 508 cod. proc. Penale:
Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento
1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve
esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia
ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di
sessanta giorni.
2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’articolo 501.
Articolo 228.
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere
visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il
dibattimento.
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonchè a servirsi di ausiliari
di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli
elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai
limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.
Art. 501 c.p.p. Esame dei periti e dei consulenti tecnici.
1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono
essere acquisite anche di ufficio.
TITOLO I
CONTENUTI E FINALITÀ
Art. 1
Definizione
Il Codice di deontologia medica - di seguito indicato con il termine “Codice” - identifica le
regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico
chirurgo e dell’odontoiatra - di seguito indicati con il termine “medico” - iscritti ai rispettivi Albi
professionali.
Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna
il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro,
sull’indipendenza e sulla qualità della professione.
Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando
ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione.
Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati.
Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso.
Art. 2
Potestà disciplinare
3
L’inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito
disciplinare, valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall’ordinamento
professionale.
Il medico segnala all’Ordine professionale territorialmente competente - di seguito indicato con
il termine “Ordine” - ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il
Codice.
COMPETENZE DEL MEDICO
Art. 3
Doveri generali e competenze del medico
Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e
il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza
discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle
competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti
didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate
e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche
connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità,
dell’insegnamento e della ricerca.
La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile
competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità.
Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini professionali nei
rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice.
Art. 16
Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati
Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e
dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure
diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non
proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la
salute e/o un miglioramento della qualità della vita.
Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento
appropriato e proporzionato.
Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un
comportamento finalizzato a provocare la morte.
COMPETENZE DEL MEDICO
Art. 3
Doveri generali e competenze del medico
Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e
il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza
discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle
competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti
didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate
e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche
connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità,
dell’insegnamento e della ricerca.
La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile
competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità.
Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini professionali nei
rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice.
Art. 16
Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati
Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e
dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure
diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non
proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la
salute e/o un miglioramento della qualità della vita.
Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento
appropriato e proporzionato.
Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un
comportamento finalizzato a provocare la morte.
Art. 17
Atti finalizzati a provocare la morte
Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a
provocarne la morte.
TITOLO III
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
Art. 20
Relazione di cura
La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e
condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.
Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo
rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il
tempo della comunicazione quale tempo di cura.
Art. 21
Competenza professionale
Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate alla professione di
appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia
legittimato a svolgere.
Art. 23
Continuità delle cure
Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del
venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona
assistita.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere
efficacemente, indica al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Art. 24
Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che
attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici
direttamente constatati od oggettivamente documentati.
TITOLO III
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
Art. 25
Documentazione sanitaria
Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione
clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e
istituzioni da essa indicati per iscritto.
Il medico, nei casi di arruolamento in protocolli di ricerca, registra i modi e i tempi
dell’informazione e del consenso informato anche relativamente al trattamento dei dati
Sensibili.
Art. 26
Cartella clinica
Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento ricovero, con
completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno
motivate e sottoscritte.
Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione
clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico
assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle
cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua
redazione.
Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell’informazione e i termini del
consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente
al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca.
Art. 27
Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona.
È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona
assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti
o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.
TITOLO III
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
Art. 28
Risoluzione del rapporto fiduciario
Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo
rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso,
proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui sono trasmesse le
informazioni e la documentazione utili alla continuità delle cure, previo consenso scritto della
persona assistita.
Art. 29
Cessione di farmaci
Il medico non può cedere farmaci a scopo di lucro.
Art. 30
Conflitto di interessi
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento
professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.
Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra
natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento
professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei
rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica
Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.
Art. 31
Accordi illeciti nella prescrizione
Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se
stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.
.
TITOLO III
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
Art. 32
Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili
Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di
vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l’ambiente
in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.
Il medico segnala all’Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento
fisico o psichico, violenza o abuso sessuale.
Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e
proporzionati, ricorre all’Autorità competente.
Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei
soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e
della sicurezza della persona
.
TITOLO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
CONSENSO E DISSENSO
Art. 33
Informazione e comunicazione con la persona assistita
Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione
comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla
prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili
rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di
cura.
Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del
suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della
sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste,
senza escludere elementi di speranza.
Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona
assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandola
nella documentazione sanitaria.
Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua
condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo
nel processo decisionale.
Art. 34
Informazione e comunicazione a terzi
L’informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona
assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o
la vita del soggetto stesso o di altri.
Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone
indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
.
TITOLO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
CONSENSO E DISSENSO
Art. 36
Assistenza di urgenza e di emergenza
Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel
rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento
se manifestate.
Art. 37
Consenso o dissenso del rappresentante legale
Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il
consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.
Il medico segnala all'Autorità competente l’opposizione da parte del minore informato e
consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in
relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute
indispensabili e indifferibili.
.

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EC_: rilevato dimostrato GRAVE REATO possibile in perizie in tribunali

  • 1. Bewiesener GOLPE VON GESAETZT 219 VON 22/12/2017 IN Italia
  • 2. Um zu beweisen werden nicht jeden Artikel ueberssaetzt aber werden schematisch genannt, wobei mit uebersaetzern kann auch einfach sein
  • 3. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: Allgemenei Erklaerungen der Menschenrechten : Artikel 1 Jeden Mensch ist frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Er ist mit Vernunft und Gewissen begabt und soll mit einandern zum Geiste der Brüderlichkeitbegegnen. Artikel 2° Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten,ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache,Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
  • 4. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: Deswegen Hierher wird angenommen dass : Die Rechten sind hier ienzudenken dass die Ethnischer natuerliche Ursprueng gibt die Rechten um in eigenen Land durch dieser Erklaerungen zu unterschieden. Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten,ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse ist nicht als Ethnie erklaert weil RASSE KONZEPT VON EINEM DISCIPLINIERTEN IST DAMIT jeden Gedanken , der nicht ZU IHM DISCIPLINIERT laesst, ALS UNTERSCHIEDLICHE RASSE EINGENOMMEN WIRD. Das bedeutet dass RASSE GRUENDSAETZLICH MENTALISCHE DISKRIEMINIERUNG IST.
  • 5. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: Costituzione Italia: Artikel 1 L'Italia ist eine democratsiche Republick aus Arbeiten Begruendet. L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranita` appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Die Souvranitaet gehoert zum Volk, der nur innerhalb die Formen Und Abgrenzungen der Costituzione Italia ausfuehrt.
  • 6. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: Artikel 2° La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, economica e sociale. Die Republick annerkennt und buergt nicht ZU BERUEHEN Menschenrechten; zum Einziger _in und auch zur sozialien Einbildungen in der er oder sie die eigene Personalitaet Ausdruckt, und fragt die Verpflichtungenerfuhllungen, die nicht aufzuschieben ist, von solidarische politische, wirtsschaftliche sozialische Anspruechen, an.
  • 7. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: Deswegen Hierher wird angenommen dass : Der Einiziger oder _in, kann denken wie er will, nun als er oder sie MEINT und oder ALS TAT AUSFUEHRT, darf gebremmst Werden. ZWINGUNG ZU ABSCHRAENKUNG der Rechten Verpflichtungen ohne Erdish materiell bewiesen TAT, ist es nicht AUSZUFUEHREN und als TAT zu beweisen.
  • 8. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: Damit man versethen kann WIESO EIN GOLPE MIT GESAETZT 219 VON 22/12/2017 AUSGEFUEHRT WORDEN WAR, man soll die folgende Gesaetzten lernen, wobei OHNE Costituzione Italia und OHNE All.Erkl.der Menschenrechten ist vollig nicht AUSZUFUEHRBAR. In Italia sind nach Costituzione Italia wichtiger Gesaetztsbuechern zu kennen: Codici penali procedura ed codice stesso StrafenRecht Gesaetzen und wie auszufuehren die Gesaetzen sind Codici civili procedura ed codice stesso Zivilrecht das geliche
  • 9. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: LEGGE 219 DEL 22/12/2017 IST deutlich beweisen UNGERECHTE weil: ARTIKEL 1: Consenso informato 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignita' e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • 10. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: LEGGE 219 DEL 22/12/2017 IST deutlich beweisen UNGERECHTE weil: ARTIKEL 1: Selbstgewusst Einverstaendigen 1.diese Gesetzt, in Verantwortung zu Gruendgesaetzen von Costituzione Italia insbesonders Artikeln 2°,13, 32 und Artikeln 1, 2°, 3 von Europeische Erklaerungen der Grundsrechten der Europeische Union, mundschaft vor dass Rechten zur Leben, zur Gesundheit, zur Dignitaet und zur Entscheidungsselbststaendigkeit der Person und Staatsbegruendet dass nicht Gesundahietsbehandlngen ohne freie und nach zur Kenntnissen gebrachte BetreffendepersonsErlabniss, ausserhalb nach GESAETZT ERLAUBTE ZUSTANDEN, nicht anzufangen und/oder Weiterzubetrieben sind.
  • 11. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: LEGGE 219 DEL 22/12/2017 IST deutlich beweisen UNGERECHTE weil: ARTIKEL 1: Selbstgewusst Einverstaendigen 1.diese Gesetzt, in Verantwortung zu Gruendgesaetzen von Costituzione Italia insbesonders Artikeln 2°,13, 32 und Artikeln 1, 2°, 3 von Europeische Erklaerungen der Grundsrechten der Europeische Union, mundschaft vor dass Rechten zur Leben, zur Gesundheit, zur Dignitaet und zur Entscheidungsselbststaendigkeit der Person und Staatsbegruendet dass nicht Gesundahietsbehandlngen ohne freie und nach zur Kenntnissen gebrachte BetreffendepersonsErlabniss, ausserhalb nach GESAETZT ERLAUBTE ZUSTANDEN, nicht anzufangen und/oder Weiterzubetrieben sind. Rote FEHLERN meldungen
  • 12. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: IN diesem Ertsem Artikel SIND ZWEI nicht ERLAUBTE FEHLERN EINGETRAGEN: 1) ANSTATT Rechten und Verpflichtungen der All.Erkl. der Menschenrechten sind Grundsgesaetnen der Europeische Union EINGETRAGEN, und das ist Gesaetzlich Volig verboten, WENN ZUSAMMENHANG nur zu Artikel 2° UND NICHT zu artikel 1 komma 1 der Costituzione Italia Entspriecht, weil democratische Republick entspricht zu Republick die vollig entspriecht Rechten und Verpflichtungen Der All. Erkl.der Menschenrechten.
  • 13. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: IN diesem Ertsem Artikel SIND ZWEI nicht ERLAUBTE FEHLERN EINGETRAGEN: 2) WO ANTI die oberbeschriebene Rechten und Verpflichtungen MAN MIT 'ausserhalb nach GESAETZTERLAUBTE ZUSTANDEN ' DEUTLICH STOESST . UND NOCH SCHLIMMER WIRD DANACH MIT KOMMA 5 ERKLAERT:
  • 14. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: IN: 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. FAENGT MIT jede Person DIE FAEHIG IST..... FEHLER meldungen
  • 15. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: IN: FAENGT MIT jede Person DIE FAEHIG IST..... VERTOSST ANTI Artikel 1 und 2° der All. Erkl.der Menschenrechten UND ANTi Artikel 1 komma 1 der Costituzione Italia FEHLER meldungen
  • 16. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: IN: FAENGT MIT jede Person DIE FAEHIG IST..... VERTOSST ANTI Artikel 1 und 2° der All. Erkl.der Menschenrechten UND ANTi Artikel 1 komma 1 der Costituzione Italia Aber koenne zwei ausnahmen sein: 1) ein person die nicht mehr isst und konsquent geht zu sterben, da beweisst ist dass EINE PSYCOLOGISCHE UND /ODER PSYCHIATRISCHE BEHANDLUNG DIE Zustaenden VERSCHLECHTET , ist nur mit Flebo der Mensch zu nicht UNTERNUTRITION zu bringen. 2°) Ein Mensch will nicht Obbiettare anti DISCRIMINAZIONE MENTALE und in nicht VON PSYCHITRISCHE UND/ODER PSYCOLOGISCHE BEHANDLUNGSZWINGUNG unterschreibt und mit Fingerdrueck bewrtet vor von seinem freier Wille Rechtsanwalt dass er MIT PSYCHIATRISCHE UND/ODER PSYCOLOGISCHE BEHANDLUNG EINVERSTANDEN. FEHLER meldungen
  • 17. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: Ausserhalb diese zwei einzigen punkten ist 100% bewiesen dass IN: FAENGT MIT jede Person DIE FAEHIG IST..... VERTOSST ANTI Artikel 1 und 2° der All. Erkl.der Menschenrechten UND ANTi Artikel 1 komma 1 der Costituzione Italia FEHLER meldungen
  • 18. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: WIESO DER GOLPE HATTEN SIE DURCHFUEHRT WOBEI moeglich es war Auch in der GESETZT 219 VON 22/12/2017 nicht UNGERECHT AUSZUFUEHREN, weil moeglich ist nach artikeln von Zivilrecht codici civili Und Strafenrecht codici penali nach ohne FEHLER auszufuehren moeglich nicht ZU GEZWUNGENER ANWALTSCHAFT.
  • 19. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: Wie ist mit Zivilrecht codici civili Und Strafenrecht codici penali Aber nur wenn nach Costituzione Italia ausgefuehrt werden Zu nicht ZWINGBARE ANWALTSCHAFT UND/ODER PSYCOLOGISCHE/PSYCHIATRISCHE ZWINGBARE BEHANDLUNG auch in der Gesetzt 219 von 22/12/2017 Einkoemmen?
  • 20. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass norme di attuazione di codici civili Zivilrecht In der ist vorgeschrieben:
  • 21. Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass norme di attuazione di codici civili Zivilrecht In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen, Sind: 1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt.
  • 22. Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass norme di attuazione di codici civili Zivilrecht In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen, Sind: 1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt. Es bedeutet dass in Gerichtshoefen fuer Bereichen entsprechend Artikeln: Art. 419 c.c. (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori) Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Der erlaubt nur mit Artikel 13 von Disposizioni attuative di cpc: <<Art. 13 - Albo dei consulenti tecnici Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [c.p.c. 61]. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.
  • 23. Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass norme di attuazione di codici civili Zivilrecht In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen, Sind: 1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt. Es bedeutet dass in Gerichtshoefen fuer Bereichen entsprechend Artikeln: Art. 419 c.c. Erklaert dass den Mensch von Richter untersucht wird ( nach Costitituzione Italia entspriecht dass den Mensch ist der einzige der um Abgrenzungen seines Rechten und verpflichtungen wenn nicht bewiesene SCHWERE TAT ALS bewiesen TAETER entstehen, entschieden darf <==> artikel 1 komma 1 und artikel 2° Cost.Italia ) nur als der Mensche selbst das angefragt hat. Aber auch moeglich ist wenn jedemand nicht sich umbringen moechte, (das ist nicht verboten, wobei ist es SELBSTUMBRINGUNSEINFUEHRUNG verboten), und zu wenig gegessen hat damit nicht mehr fuer sich selbst entschieden kann. Dann auch wenn nicht ZU GEZWUNGENE PSYCOLOGISCHE_PSYCHIATRISCHE TERAPIEN UND /ODER ZU GEZWUNGEN ANWALTSSCHAFT UND/ODER GEZWUNGENE Rechten_Verpflichtungen_ ABGRENZUNG, kann aber zu Flebosernaerungen eingebracht werden.
  • 24. Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass norme di attuazione di codici civili Zivilrecht In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen, Sind: 1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt. Es bedeutet dass in Gerichtshoefen fuer Bereichen entsprechend Artikeln: (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori) Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. JEDER ANDERE FALL IST Grundseatzlich ANTI Costituzione Italia FALLS DER RiCHTER OHNE Fachberater nach artikel 13 disposizioni attuative cpc OHNE schriftliche ed unterschrifliche Erlaubnisse des Mensch ENTSCHIEDEN WIRD, IST DER RICHTER bewiesenen TAETER VON beweiesene TAT ANTI Costituzione Italia. FALLS MIT FACHBERATER ANTI schrieftliche unterschreftliche selbstEntscheidungen des Mensch ENTSCHIEDEN WIRD ist bewiesenen TAT in jedem Zustand, aber der Richter kann anti Wille des Mensch NutritionenFlebo mit zwingungen befehlen.
  • 25. Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass norme di attuazione di codici civili Zivilrecht In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen, Sind: 1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt. FALL IN DEM DER RICHTER ANTI Artikel 13 der disposizioni attuative di cpc WAEHLT: A) NIMMT ALS medico chirurgo EIN PSYCHIATER/IN UND/ODER PSYCOLOGEN/IN, ist es bewiesenen TAT weil: A1) Es ist erlaubt dass ein Mesch der Diplomarbeit in medizine eingereicht hat und Sttaatsprufung in medizine Chirurghie und Odontoiatrie erreicht hat, auch STUDIEN in PSYCHIATRIE UND/ODER PSYCOLOGE EINGEREICHT HAT, aber nicht DIESEN STUDIEN SIND um medico chirurgo Fachberater ERLAUBT.
  • 26. Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass norme di attuazione di codici civili Zivilrecht In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen, Sind: 1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt. A1) Es ist erlaubt dass ein Mesch der Diplomarbeit in medizine eingereicht hat und Sttaatsprufung in medizine Chirurghie und Odontoiatrie erreicht hat, auch STUDIEN in PSYCHIATRIE UND/ODER PSYCOLOGE EINGEREICHT HAT, aber nicht DIESEN STUDIEN SIND um medico chirurgo Fachberater ERLAUBT. Er darf aber nur ohne ZWINGUNG als medico_chirurgo PSYCOFARMA verschrieben, aber vollig Verboten DASS ER ZWINGT jedemand ZU ABGRENZUNG seines Rechten Verpflichtungen Costituzione Italia. A2°) um Fachberater zu sein man darf nur medico_chirurgo und nicht PSYCOLOGE UND/ODER PSYCHIATER unterschrieben.
  • 27. Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass norme di attuazione di codici civili Zivilrecht In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen, Sind: 1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt. A1) Es ist erlaubt dass ein Mesch der Diplomarbeit in medizine eingereicht hat und Sttaatsprufung in medizine Chirurghie und Odontoiatrie erreicht hat, auch STUDIEN in PSYCHIATRIE UND/ODER PSYCOLOGE EINGEREICHT HAT, aber nicht DIESEN STUDIEN SIND um medico chirurgo Fachberater ERLAUBT. Er darf aber nur ohne ZWINGUNG als medico_chirurgo PSYCOFARMA verschrieben, aber vollig Verboten DASS ER ZWINGT jedemand ZU ABGRENZUNG seines Rechten Verpflichtungen Costituzione Italia. A2°) um Fachberater zu sein man darf nur medico_chirurgo und nicht PSYCOLOGE UND/ODER PSYCHIATER unterschrieben.
  • 28. Erstens man wird deutlich und ohne FEHLER annerkannt dass norme di attuazione di codici civili Zivilrecht In der ist vorgeschrieben dass die einzige Berater oder Beraterin Die zu FachBeratungen in Gerichtshoefen angefragt werden koennen, Sind: 1) in der Liste des Ordini di medici chirurghi ed odontoiatri Eingetragender mit _innen ( aenlich Artzkammer aber genau Bestimmt nur fuer Chirurgen und Zahnartzt. A1) Es ist erlaubt dass ein Mesch der Diplomarbeit in medizine eingereicht hat und Sttaatsprufung in medizine Chirurghie und Odontoiatrie erreicht hat, auch STUDIEN in PSYCHIATRIE UND/ODER PSYCOLOGE EINGEREICHT HAT, aber nicht DIESEN STUDIEN SIND um medico chirurgo Fachberater ERLAUBT. Er darf aber nur ohne ZWINGUNG als medico_chirurgo PSYCOFARMA verschrieben, aber vollig Verboten DASS ER ZWINGT jedemand ZU ABGRENZUNG seines Rechten Verpflichtungen Costituzione Italia. A2°) um Fachberater zu sein man darf nur medico_chirurgo und nicht PSYCOLOGE UND/ODER PSYCHIATER unterschrieben.
  • 29. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: LEGGE 219 DEL 22/12/2017 IST deutlich beweisen UNGERECHTE weil: ARTIKEL 3 Minori e incapaci 1. La persona minore di eta' o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita' di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volonta'. 2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e' espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita', e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignita'. 3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignita'.
  • 30. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: LEGGE 219 DEL 22/12/2017 IST deutlich beweisen UNGERECHTE weil: ARTIKEL 3 Minori e incapaci 1. La persona minore di eta' o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita' di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volonta'. 2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e' espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita', e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignita'. 3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignita'. Rote FEHLERN meldungen Rote FEHLERN meldungen
  • 31. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: 4. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere. 5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
  • 32. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: 4. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere. 5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. Rote FEHLERN meldungen Rote FEHLERN meldungen
  • 33. Hauptsgruenden um zu bewiesen sind: Jede rote FEHLER meldungen ist bewiesene TAT IN JEDEM ZUSTAND IN DEM : IST EINE ZWINGUNG ZU Rechten und Verpflichtungen BEGRENZUNG DIE NICHT von person die NICHT sich selbstentschiedet hat UM EINE THERAPIE UND/ODER ANWALTSCHAFT schrieftlich und unterschrieftlich EINZUNEHMEN hat. Die einzige zwingung erlaubt ist wenn bewiesen worden ist dass Die person nicht ALLERGIE UND/ODER andere krankheiten die Die nutritionsflebo GEFAEHRLICH IN seine Gesundsheits machen Koennen, ist zu nutritionsflebo in Bereich zu sehr kraefting Unterwiegen des Mensch. Und auch in dieser fall wie in der FAELLEN DER MENTALISCHE DISKRIMINIERUNG sind nicht in Archivien Die nicht von Obere niveua des Ordini eintragbaren. In der vortellung der Mensch in Krankenhaeusern sind nicht EINZUTRAGEN.
  • 34. Bewiesener GOLPE VON GESAETZT 219 VON 22/12/2017 IN Italia Ist wie hierher folgend bewiesen worden ist: Mein FALL MIT GEZWUNGEN ANWALTSCHAFT Ist genugend weil in 02.2016 HATTEN DIEBEN SICH ENTSCHIEDET DAMIT ich ZU GEZWUNGENE ANWALTSCHAFT GEZWUNGEN WORDEN MUESSTE. Siehe beschriebende von mir klagen die ich selbst unterschrieben und mit rechtem Finger gedruckt habe, Damit vollig klar es wird.
  • 35. Als unterschrift und gestempeltet:
  • 36. Als unterschrift und gestempeltet: Wie koennte die Gesetzt nach Costituzione Italia besser geschrieben sein: Artikel 1 komma 1: Ersetzen in: <<... interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.>> mit: <<...interessat, tranne nei casi che predisposti di Leggi che coincidenti con nutrizione forzata tramite flebo, se ed solo se accertata non PERICOLOSITA' DI SALUTE, ed se ed solo il peso corporeo è sceso oltre il limite di minima Sopravvivenza. Da cui ogni restringere di diritti Doveri è permesso se ed solo se con dimostrati REATI ed restrizioni di spazio solo per GRAVI REATI, In ogni caso non riguardanti il campo della sanità Dal momento che si è dimostrati imputati>>.
  • 37. Als unterschrift und gestempeltet: Wie koennte die Gesetzt nach Costituzione Italia besser geschrieben sein: Artikel 3: Ersetzen in: titolo << minorenni ed incapaci >> mit: <<minorenni ed autosceltisi Incapaci>>. Komma 1 wird anfangen: <autosceltisi incapaci, sono coloro che dimostratosi non VENENDO FORZATI IN ALCUNA MANIERA, scelgono di delegare spontaneo ed senza alcn tipo di DISCRIMINAZIONE Parte degli loro scegliere ad chi offre prestare lavorativo completo gratuito ed non ad SCOPO DI LUCRO ne ANCHE INDIRETTO. L'autoscegliersi ha luogo difronte Ad Dott. Magistrato con minimo due famigliari di genia, Ed minimo quattro persone, tra cui minimo un Dott.Avv.od Dott.essa Avv. scelte per scritto segreto da L'autosceltosi od autosceltasi incapace in Circostanze precdenti ed che tenuto conservato Da Tribunali di distinti livelli, minimo 6 livelli, Consegnati dalla persona stessa in assenza DI POSSIBILI ESTORSIONI.>>
  • 38. Als unterschrift und gestempeltet: Folgend die Artikeln von Unterschiedliche GAESETZ Gesetzen gesetzen:
  • 39. 402 L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l’esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell’art. 354. Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della patria potestà, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio. 404 La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (1).
  • 40. 405 Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo (1), su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406 (2). Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio (3). Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; 2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (4). Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
  • 41. 408 La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi (1), il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente (2), il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. 406 Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. 407 Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
  • 42. 411 cc Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente. 409 Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. 410 Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (1). L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto (2), di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
  • 43. 414. Persone che possono essere interdette. Il maggiore di età [art 2 c.c.] e il minore emancipato [art. 390 c.c.], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [art. 40 disp. att. c.c.; art. 712 c.p.c.] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (2). 413 articolo c.c. Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione. 412 cc Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice (1), possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
  • 44. 415 cc Il maggiore di età infermo di mente (1), lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti (2), espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente (3), salva l’applicazione dell’art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi (4). 416cc Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore. La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole: “Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale”.” 417cc L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente (1), dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (2). Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. 418cc (Poteri dell'autorità giudiziaria) Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.
  • 45. Art. 419 c.c. (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori) Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando. Art. 422 c.c. (Cessazione del tutore e del curatore provvisorio) Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.
  • 46. 201. Consulente tecnico di parte. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [c.p.c. 191], assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche [c.p.c. 197]. Articolo 191 Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. 194. Attività del consulente. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore [c.p.c. 197, 219, 259]; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone [c.p.c. 260]. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi [c.p.c. 261]. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [disp. att. c.p.c. 92]. Art. 197 c.p.c. Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio. Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.
  • 47. Art. 13 disp. att. c.p.c. Albo dei consulenti tecnici . Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [61 c.p.c.]. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa. Testo modificato Consulente tecnico 1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. 2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del disposizioni di attuazione al presente codice.
  • 48. Art. 132 c.p.p. Accompagnamento coattivo dell'imputato. 1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza. 2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore. Art. 133 c.p.p. Accompagnamento coattivo di altre persone. 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
  • 49. Art. 132 c.p.p. Accompagnamento coattivo dell'imputato. 1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza. 2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore. Art. 133 c.p.p. Accompagnamento coattivo di altre persone. 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
  • 50. Art. 220 c.p.p. Oggetto della perizia. 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. ( indipendenti implica non non dipendenti pero' nella dipendenza, valgasi che connesso al Codice Deontologico di medici chirurghi odontoiatri ove è Vietato in ogni maniera l'intervento medico non desiderato dal paziente) Art. 221 c.p.p. Nomina del perito. 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. 3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.
  • 51. Art. 220 c.p.p. Oggetto della perizia. 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. ( indipendenti implica non non dipendenti pero' nella dipendenza, valgasi che connesso al Codice Deontologico di medici chirurghi odontoiatri ove è Vietato in ogni maniera l'intervento medico non desiderato dal paziente) Art. 224 c.p.p. Provvedimenti del giudice. 1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. 2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. Art. 223 c.p.p. Astensione e ricusazione del perito. 1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. 2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo. 3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. 4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. 5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice. Art. 222 c.p.p. Incapacità e incompatibilità del perito. 1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete; e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
  • 52. Art. 224-bis c.p.p. Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale. 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. 2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità: a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla; b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto; c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6; f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento. 3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali. 4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. 5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive. 6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2. 7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.
  • 53. Art. 225 c.p.p. Nomina del consulente tecnico. 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. 2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato. 3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).
  • 54. Art. 220 c.p.p. Oggetto della perizia. 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. ( indipendenti implica non non dipendenti pero' nella dipendenza, valgasi che connesso al Codice Deontologico di medici chirurghi odontoiatri ove è Vietato in ogni maniera l'intervento medico non desiderato dal paziente) Articolo 227. 1. Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. 2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. 3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perchè ne venga data comunicazione alla parti e ai consulenti tecnici. 4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi. 5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta. Articolo 226. 1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 22 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”. 2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
  • 55. Testo precedente Accertamenti tecnici non ripetibili 1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2. 3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. 5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento. 03.08.2017 Testo modificato Accertamenti tecnici non ripetibili 1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2. 3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. 4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa. 5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento
  • 56. Art. 232 c.p.p. Liquidazione del compenso al perito. 1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali. Art. 508 cod. proc. Penale: Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento 1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni. 2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 228. 3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’articolo 501. Articolo 228. 1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento. 2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonchè a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. 3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale. 4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse. Art. 501 c.p.p. Esame dei periti e dei consulenti tecnici. 1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.
  • 57. TITOLO I CONTENUTI E FINALITÀ Art. 1 Definizione Il Codice di deontologia medica - di seguito indicato con il termine “Codice” - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra - di seguito indicati con il termine “medico” - iscritti ai rispettivi Albi professionali. Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione. Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione. Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati. Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso. Art. 2 Potestà disciplinare 3 L’inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall’ordinamento professionale. Il medico segnala all’Ordine professionale territorialmente competente - di seguito indicato con il termine “Ordine” - ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il Codice.
  • 58. COMPETENZE DEL MEDICO Art. 3 Doveri generali e competenze del medico Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità. Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice. Art. 16 Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte.
  • 59. COMPETENZE DEL MEDICO Art. 3 Doveri generali e competenze del medico Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità. Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice. Art. 16 Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte. Art. 17 Atti finalizzati a provocare la morte Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte.
  • 60. TITOLO III RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA Art. 20 Relazione di cura La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura. Art. 21 Competenza professionale Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere. Art. 23 Continuità delle cure Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame. Art. 24 Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.
  • 61. TITOLO III RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA Art. 25 Documentazione sanitaria Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. Il medico, nei casi di arruolamento in protocolli di ricerca, registra i modi e i tempi dell’informazione e del consenso informato anche relativamente al trattamento dei dati Sensibili. Art. 26 Cartella clinica Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte. Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione. Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell’informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca. Art. 27 Libera scelta del medico e del luogo di cura La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.
  • 62. TITOLO III RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA Art. 28 Risoluzione del rapporto fiduciario Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui sono trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla continuità delle cure, previo consenso scritto della persona assistita. Art. 29 Cessione di farmaci Il medico non può cedere farmaci a scopo di lucro. Art. 30 Conflitto di interessi Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati. Art. 31 Accordi illeciti nella prescrizione Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità. .
  • 63. TITOLO III RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA Art. 32 Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita. Il medico segnala all’Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale. Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all’Autorità competente. Il medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona .
  • 64. TITOLO IV INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO Art. 33 Informazione e comunicazione con la persona assistita Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale. Art. 34 Informazione e comunicazione a terzi L’informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili. .
  • 65. TITOLO IV INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO Art. 36 Assistenza di urgenza e di emergenza Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate. Art. 37 Consenso o dissenso del rappresentante legale Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici. Il medico segnala all'Autorità competente l’opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili. .