1. MARCHI c.d. «FLUIDI»
NEGRI-CLEMENTI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
3 febbraio 2020
AVV. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA
Master in Brand Management and Communication
IED Istituto Europeo di Design
Milano
2. marchi fludi
marchio fluido: “implica la creazione e l’uso di una varietà di
varianti diverse e frequentemente mutevoli che coesistono
insieme al marchio originale e che, sebbene mantengano alcune
caratteristiche del marchio sottostante, includono nuovi
elementi di design”.
(PERRY J. VISCOUNTY, JENNIFER L. BARRY E DAVID B. HAZLEHURST, Fluid trademarks: all fun, or some risk?, in
https://www.lw.com/thoughtLeadership/fluid-trademarks-all-fun-or-some-risk).
10. marchi fluidi
La fluidità di tali segni distintivi, se da un lato rappresenta uno
dei motivi di successo, certamente dall’altro può costituire una
complicazione dal punto di vista dell’inquadramento giuridico
della disciplina dei marchi, tradizionalmente ancorata a registri
di raffronto, e obbliga l’interprete ad uno sforzo ermeneutico;
ciò nonostante, una certa intrinseca elasticità delle norme
e un’opportuna apertura dell’ordinamento alle novità
tecnologiche e alle diverse funzioni del marchio
consentono di accordare anche a tali segni la tutela
prevista per i marchi.
11. marchi fluidi
Proprio la forte caratterizzazione permette ai marchi fluidi
di beneficare della maggiore tutela conseguenze
all’accresciuta estensione della riconoscibilità del
segno distintivo.
Eventuali registrazioni possono accrescere l’efficacia
della tutela per alcune pose;
importanza della tutela (anche) come marchi di fatto.
12. Per news in tema di proprietà intellettuale
è possibile iscriversi al gruppo su Linkedin e Facebook
“TIP TAP - Thoughts on Intellectual Property
and Thoughts on Art Protection”
https://www.linkedin.com/groups/12120681/
Grazie per l’attenzione!
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
g.cavagna@negri-clementi.it